La Cassazione sezione 6 con la sentenza numero 13091/2025 ha esaminato la questione inerente alla disposta compensazione delle spese del giudizio di appello a seguito della riduzione della provvisionale riconosciuta alla parte civile.
La Suprema Corte premette che non può al riguardo ritenersi che si sia in presenza di una ipotesi di “soccombenza parziale”, tale da legittimare detta compensazione.
La Cassazione ha infatti recentemente stabilito che in tema di regolamento delle spese. nel giudizio di appello, in caso di parziale accoglimento dell’impugna zione dell’imputato è legittima la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che non abbia proposto a sua volta impugnazione, non configurai -dosi in questo caso soccombenza reciproca tra le parti (Sez. 5, n. 2273D del 25/03/2021, C., Rv. 281436 – 03), mentre costituisce giusto motivo di compensazione delle spese processuali la soccombenza reciproca delle )arti, derivante dal rigetto tanto del ricorso dell’imputato quanto di quello della garte civile (così, Sez. 4, n. 39727 del 12/06/2019, Perugino, Rv. 277508 — 02).
Nella stessa linea ermeneutica, si è precisato che, in tema di condanna alle spese nei giudizi di impugnazione, il giudice di appello che modifichi la decisione di primo grado in senso più favorevole all’imputato no-i può contestualmente condannarlo alle spese processuali, in quanto tale condanna consegue esclusivamente, e senza possibilità di deroghe, al riletto dell’impugnazione o alla declaratoria della sua inammissibilità; il parziale accoglimento dell’impugnazione dell’imputato non elimina, invece, la condanna di quest’ultimo alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di impugnazione, salvo che il giudice non ritenga, per giusti motivi, di disporne la compensazione (Sez. 5, n. 46453 del 21/10/2008, Colombo, Rv. 242611 – 01).
Nella specie l’appello è stato proposto dal solo imputato e all’esito del relativo giudizio è stata confermata la condanna civile, riducendosi solo l’entità della provvisionale, di tal che, alla luce dei principi sopra riportati, risulta illegittima la compensazione, immotivata, delle spese, considerata la permanenza della condanna civile dell’imputata.
Si impone, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata con invio per nuovo giudizio in ordine al punto relativo alla compensazione delle spese ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze che provvederà anche alla regolazione delle spese per questo giudizio di legittimità.
