La Cassazione sezione 1 con la sentenza numero 13113/2025 ha ricordato che per la configurabilità del reato di detenzione di arma clandestina è rilevante l’assenza del “marchio di prova”, costituendo tale “marchio” uno dei requisiti richiesti dal suddetto articolo 11 della legge n. 110 del 1975.
Come chiarito dalla Suprema Corte (Sez. 1 n. 1215 del 2024, non massimata), il Banco di prova di Gardone Val Trompia è l’ente al quale il comma 12-sexiesdecies dell’art. 23, dl. 6 luglio 2012, n. 95, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha attribuito – a seguito della soppressione del Catalogo nazionale delle armi – il compito di verificare, per ogni arma prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualità di arma comune da sparo, nonché la sua corrispondenza alle categorie di cui alla normativa europea.
Devono, pertanto, essere sottoposte a prova le armi fabbricate in Italia, quelle demilitarizzate e quelle armi importate dall’estero qualora non portino il marchio della prova già subita presso un Banco riconosciuto (art. 11, commi 4 e 5, legge n. 110 del 1975). L’art. 23 della legge n. 110 del 1975, definisce armi clandestine:
1) le armi comuni da sparo non sottoposte alla verifica del Banco di prova (ex art. 23, comma 12- sexiesdecies, d.l. n. 95 del 2012);
2) le armi comuni sprovviste dei contrassegni di cui all’art. 11 della medesima legge.
Il successivo comma 3 punisce chi detiene tali armi clandestine, senza distinzioni e delimitazioni, sicché la condotta tipica decritta riguarda anche le armi non sottoposte alle dovute verifiche del Banco di prova.
Ne consegue che, nella specie, essendo stata riscontrata la mancanza del marchio attestante la verifica del Banco di prova dell’arma rinvenuta nella disponibilità degli indagati secondo quanto verificato nell’immediatezza e illustrato nel ricorso, nel momento in cui la polizia giudiziaria procedeva all’arresto in flagranza emergevano le condizioni per rilevare la commissione da parte dei predetti del reato di detenzione di arma clandestina, da cui derivava l’obbligatorietà della misura precautelare (ai sensi dell’art. 380, comma 2, lett. g), cod. proc. pen.), che conseguentemente avrebbe dovuto essere convalidata.
