Annullamento parziale della sentenza di condanna: il vademecum della Cassazione sui criteri di determinazione della pena subito eseguibile (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 12451/2025, udienza del 28 marzo 2025, ha ricordato che, in caso di annullamento parziale della sentenza di condanna ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., è eseguibile la pena principale irrogata in relazione a quei capi, non in connessione essenziale con quelli attinti dall’annullamento, per i quali abbiano acquistato autorità di cosa giudicata i punti relativi sia all’affermazione di responsabilità, anche in relazione alle circostanze del reato, che alla determinazione della pena principale, individuata alla stregua delle sentenze pronunciate in sede di cognizione ed immodificabile nel giudizio di rinvio.

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano chiede, in relazione al dispositivo di sentenza in epigrafe, che la Suprema Corte dichiari, ai sensi dell’art. 624, comma 2, cod. proc. pen., quali parti della sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano 1’11 dicembre 2024, oggetto di annullamento con rinvio, siano divenute irrevocabili, ad ogni conseguenziale effetto di legge.

Il Procuratore generale istante rappresenta la necessità di una pronuncia della Suprema Corte sul punto, al fine di determinare la pena minima inderogabile ed eseguibile, «stante l’obbligo di questo Ufficio di porre in esecuzione il titolo penale per la parte divenuta irrevocabile, tenuto conto che molti degli imputati si trovano detenuti in stato di custodia cautelare».

L’istanza deve essere valutata, alla luce del principio, sancito dalle Sezioni unite penali (n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261), secondo cui, in caso di annullamento parziale della sentenza di condanna ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., spetta agli organi dell’esecuzione l’accertamento relativo ad eventuali questioni sulla eseguibilità e sulla specifica individuazione della pena inflitta in relazione al capo (o ai capi) non in connessione essenziale con quelli attinti dall’annullamento, potendo la Corte di cassazione, con la sentenza rescindente o con l’ordinanza di cui all’art 624, comma 2, cod. proc. pen., solo dichiarare, quando occorre, quali parti della sentenza parzialmente annullata siano diventate irrevocabili. La sentenza Gialluisi chiarisce che tale dichiarazione non implica, per ciò solo, la possibilità di porre in esecuzione le statuizioni cui l’accertamento di intervenuto giudicato si riferisce (cfr. § 10.3 del Considerato in diritto: «Le Sezioni unite ritengono che l’accertamento circa l’eseguibilità della pena e la sua specifica individuazione competano agli organi dell’esecuzione, secondo i criteri di computo stabiliti in materia, potendo, quando occorre, la Corte di cassazione, anche eventualmente con l’ordinanza di cui all’art. 624, comma 2, cod. proc. pen., dichiarare solo quali parti della sentenza sono diventate irrevocabili»).

Fermo, dunque, il riparto di attribuzioni sopra delineato, non è inutile in questa sede – stanti le ragioni esplicitate a sostegno dell’istanza – rammentare ulteriormente che, secondo la sentenza Gialluisi, in caso di annullamento parziale della sentenza di condanna ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., è eseguibile la pena principale irrogata in relazione a quei capi, non in connessione essenziale con quelli attinti dall’annullamento, per i quali abbiano acquistato autorità di cosa giudicata i punti relativi sia all’affermazione di responsabilità, anche in relazione alle circostanze del reato, che alla determinazione della pena principale, individuata alla stregua delle sentenze pronunciate in sede di cognizione ed immodificabile nel giudizio di rinvio.

Le Sezioni unite hanno chiarito che non ogni sentenza irrevocabile può essere messa in esecuzione, in quanto (§ 9) «l’eseguibilità richiede, (…), quale presupposto necessario, l’irrevocabilità della sentenza non solo nella parte relativa a tutti i profili del fatto-reato e della relativa affermazione di responsabilità, compresi quelli afferenti alle circostanze, ma anche in quella riguardante la determinazione della pena»; più precisamente (§ 9.1.), «ai fini dell’esecutività della corrispondente pena, la relativa statuizione dev’essere anch’essa divenuta irrevocabile e, dunque, deve risultare “completa” (Sez. 2, n. 6287 del 2000, Piconi, cit.), ossia non suscettibile di modifiche all’esito del giudizio di rinvio, e “certa”, ossia individuabile sulla base delle sentenze rese in sede di cognizione e non ricostruibile attraverso ragionamenti ipotetici, in quanto il fatto che il risultato finale non potrà consistere in una pena inferiore a quella ora posta in esecuzione non significa che la pena sia stata già definita (Sez. 1, n. 30780 del 2018, Fiesoli, cit.). E’ a queste condizioni che il giudicato parziale avente ad oggetto la pena relativa a un capo può (in presenza delle ulteriori condizioni e con le puntualizzazioni di seguito messe a fuoco) dare corpo alla formazione di un vero e proprio titolo esecutivo, e, quindi, alla materiale e giuridica possibilità dell’esecuzione della sentenza nei confronti di un determinato soggetto (Sez. U, n. 373 del 1990, Agnese, cit.), essendo escluso qualsiasi potere cognitivo del giudice del rinvio in ordine alla determinazione della pena (Sez. U, n. 4904 del 1997, Attinà, cit.)».

La sentenza Gialluisi, al § 9.3, sconfessa espressamente la linea interpretativa che fa leva sulla nozione di pena minima inderogabile: «Nella medesima prospettiva, mette conto osservare che, privata dei connotati della “certezza” e della “completezza” della pena irrogata in relazione a un capo che non abbia acquisito autorità di cosa giudicata nei punti relativi all’affermazione della responsabilità, anche in rapporto alle circostanze del reato, nonché, naturalmente, all’esatta qualificazione giuridica del fatto-reato (Sez. 2, n. 8462 del 29/01/2019, Gori, Rv. 276321) e a tutti i profili attinenti alla pena, la nozione di pena minima inderogabile su cui fa leva il secondo orientamento non è idonea a integrare un titolo esecutivo relativo a uno o più capi. Non è, quindi, condivisibile tale indirizzo, che propugna detta nozione per riconoscere l’eseguibilità della pena relativa a un giudicato progressivo che investa l’affermazione di responsabilità dell’imputato per il fatto-reato, ma non, ad esempio, il punto concernente l’accertamento delle circostanze aggravanti ed attenuanti e la relativa comparazione (Sez. U, n. 1 del 2000, Tuzzolino, cit.). Incompleta quanto all’accertamento irrevocabile in sede di cognizione e incerta nella sua definitiva entità, l’eseguibilità della pena minima irrogata per effetto delle statuizioni non attinte dall’annullamento (Sez. 1, n. 43824 del 2018, Milito, cit.), ossia del quantum minimo inderogabile di pena inflitta (Sez. 1, n. 12904 del 2017, dep. 2018, Centonze, cit.), risulterebbe foriera di incongruenze sistematiche, essendo incompatibile con vari istituti della fase dell’esecuzione che fanno leva, quale parametro applicativo, proprio sull’entità della pena irrogata in relazione a un reato, appunto in esecuzione, entità che, quindi, non può essere stabilita in tempi diversi».

Alla luce di queste indicazioni, l’annullamento con rinvio disposto da questa Corte in accoglimento del ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano, in quanto censurante la declaratoria di inammissibilità dell’atto di appello del pubblico ministero avente ad oggetto la concessione da parte del giudice di primo grado delle attenuanti generiche a tutti gli imputati, non permette la messa in esecuzione delle pene inflitte dalla Corte di appello di Milano nei confronti degli imputati interessati dal predetto annullamento, posto che il giudice del rinvio dovrà nuovamente valutare, per ciascuno di essi, la concedibilità delle attenuanti generiche e, quindi, avrà la possibilità di modificare la pena inflitta; per usare l’espressione usata dalle Sezioni Unite, Gialluisi, in questo caso manca il requisito della “completezza” della pena, che non può essere determinata sulla base della sentenza della Corte di appello di Milano oggetto dell’annullamento parziale.

Si deve altresì sottolineare che i motivi di ricorso ritenuti “assorbiti”, formulati da alcuni imputati, hanno ad oggetto proprio le questioni relative alla determinazione della pena che il giudice del rinvio dovrà valutare unitamente all’atto di appello del pubblico ministero relativo alla concessione delle attenuanti generiche.

Analogo effetto hanno gli annullamenti parziali, con o senza rinvio, disposti in accoglimento dei ricorsi degli imputati: il dispositivo, infatti, dispone il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano anche, «se occorre, sul trattamento sanzionatorio».

Ciò premesso, si provvede come da dispositivo.