La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 6217/2025 ha stabilito che in tema di prove, la sanzione di inutilizzabilità trova applicazione, ex art. 357, comma 3-ter, cod. proc. pen., nel solo caso di omessa video-fono registrazione delle dichiarazioni di “persona vulnerabile”, non operando in quello di mancata trasmissione al tribunale del riesame dei supporti contenenti le audio-riprese.
In motivazione, la Suprema Corte ha precisato che l’inoltro del verbale riassuntivo, attestante i contenuti probatori dell’atto, è sufficiente a evitare la perdita di efficacia della misura, prevista dall’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. per l’ipotesi di mancata trasmissione degli atti posti a fondamento della cautela, pur se il difensore può chiedere, comunque, l’acquisizione dei supporti non trasmessi, indicando le ragioni della loro rilevanza.
