Avevamo segnalato nell’articolo del 16 febbraio 2025 consultabile a questo link, quella che a tutti gli effetti era da ritenersi una prassi distorta nell’applicazione delle regole in materia opposizione ex art. 99 DPR 115/2002 ad un provvedimento di rigetto all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato pronunciato da un Giudice penale.
Nello specifico, un funzionario di un Tribunale del distretto di Roma aveva provveduto all’iscrizione d’ufficio nel registro civile di un ricorso in opposizione ex art. 99 DPR 115/2002 ad un provvedimento di rigetto all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato pronunciato da un giudice penale presentata a mezzo Portale deposito atti penali e, ad abundantiam, PEC all’indirizzo depositoattipenali.
Contestualmente, all’iscrizione suddetta era stato anche richiesto il pagamento di un contributo unificato per euro 98 e della marca da bollo per euro 27.
Il difensore si opponeva a tale procedura non conforme ai provvedimenti della Direzione generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero e delle sentenze della Cassazione e delle direttive emesse da numerosi uffici giudiziari (consultabili sempre al medesimo link), chiedendo al presidente del Tribunale di correggere la prassi scorretta in uso.
Ebbene, con il decreto n. 44 del 2 aprile 2025 (allegato alla fine del post) il presidente del Tribunale di Velletri ha delegato il presidente della sezione penale alla trattazione delle opposizioni avverso il rigetto delle richieste di ammissione al patrocinio dello Stato ex art. 15. d.lgs. 150/2011 e 170 DPR 115/2022 quando le stesse vengono proposte in sede penale.
Il provvedimento è stato dichiarato immediatamente esecutivo stante la sussistenza dei requisiti di assoluta necessità ed urgenza e in futuro anche a Velletri le opposizioni ai rigetti de quibus non dovranno essere iscritti nel registro della cancelleria civile SICID, bensì nei registri in uso al settore penale con l’esenzione da ogni spesa.
Si auspica che, come il Tribunale di Velletri e molti altri in Italia, tutti gli uffici giudiziari seguano tali direttive.
Allo scopo, si continua a ritenere opportuno e necessario, rebus sic stantibus, che la Direzione generale affari interni del Dipartimento di giustizia del Ministero, chiarisca definitivamente a tutti gli uffici giudiziari italiani quale sia la prassi corretta da seguire e che questi ultimi vi si adeguino senza intralciare l’effettiva libera esplicazione del diritto di difesa in ambito penale scongiurando il verificarsi di una disparità di trattamento derivante inopinatamente dal luogo in cui chi richiede il beneficio è sottoposto a procedimento penale.
