Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 11731/2025, udienza dell’11 marzo 2025, ha ricordato che l’omessa pronuncia da parte della Corte di appello sulla richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena determina l’annullamento con rinvio della sentenza, ove in essa manchi il giudizio prognostico di ricaduta nel reato e non vi siano elementi utili per una valutazione circa la concessione del beneficio in sede di legittimità.
Provvedimento impugnato e ricorso per cassazione
Il difensore di MN ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello dell’Aquila che, per quanto qui di interesse, aveva rideterminato la pena alla quale l’imputato era stato condannato in primo grado.
Al riguardo, il difensore osserva che la Corte di appello, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, aveva motivato il rigetto della richiesta di concedere all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena affermando lapidariamente che “non vi sono le condizioni per concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, avendone il prevenuto già beneficiato almeno una volta e non potendosi comunque formulare una prognosi positiva per il futuro”: motivazione del tutto carente, per non dire inesistente, che non aveva tenuto conto di nessuna delle circostanze indicate dall’art. 133, cod. pen.; in particolare, non era stato valutato che l’imputato era gravato soltanto da una condanna a pena pecuniaria, che era regolare sul territorio nazionale, che il profitto della tentata estorsione era di soli due euro e che avrebbe potuto usufruire della sospensione condizionale della pena in quanto quella irrogata non superava i limiti di legge.
Decisione della Corte di cassazione
Il ricorso è fondato.
Le Sezioni unite penali hanno ritenuto che l’esercizio del potere del giudice di appello, in tema di applicazione dei benefici di legge, si connoti come un «dovere», in presenza di elementi di fatto che ne consentano ragionevolmente l’esercizio, tanto più se il riconoscimento è invocato dall’imputato.
Il mancato esercizio (con esito positivo o negativo) del potere-dovere del giudice di appello di applicare i benefici di legge, non accompagnato da alcuna motivazione che renda ragione di tale «non decisione», costituisce, di conseguenza, motivo di annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376- 01).
Nel caso in esame, la Corte di appello si è limitata ad affermare che il beneficio della sospensione condizionale non poteva essere concesso perché l’imputato ne aveva usufruito almeno una volta, senza spiegare perché non poteva trovare applicazione l’ultimo comma dell’art. 164 cod. pen., a norma del quale “la sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia, il giudice nell’infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall’articolo 163”.
Tenuto conto che la pena inflitta al ricorrente nel presente procedimento è pari ad anni uno e mesi otto di reclusione ed € 340,00 di multa e che costui aveva riportato una precedente condanna a mesi quattro di reclusione (convertita nella corrispondente pena pecuniaria) la pena detentiva, astrattamente, ben avrebbe potuto essere sospesa.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, considerato che “l’omessa pronuncia da parte della Corte di appello sulla richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena determina l’annullamento con rinvio della sentenza, ove in essa manchi il giudizio prognostico di ricaduta nel reato e non vi siano elementi utili per una valutazione circa la concessione del beneficio in sede di legittimità” (Sez. 2, n. 27886 del 23/06/2022, Rv. 283842), la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto, affinché la Corte d’appello possa valutare se il beneficio della sospensione condizionale della pena detentiva, tenuto conto di ogni elemento di giudizio, sia o meno concedibile.
