Notifica del decreto di citazione in appello: differenti effetti dell’omissione e dell’esecuzione in forme diverse da quelle prescritte (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 11730/2025, udienza dell’11 marzo 2025, ha chiarito che, mentre l’omissione della notificazione dà luogo a una nullità insanabile, rispetto alla quale non può operare la sanatoria dell’art. 184 comma 1 cod. proc. pen., le altre nullità sono soggette alla sanatoria e rientrano quindi nella categoria delle nullità a regime intermedio o delle nullità relative, con la conseguenza che devono ritenersi sanate se non eccepite tempestivamente.

Provvedimento impugnato

Con sentenza del 26 novembre 2024, la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto MD responsabile dei reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen.

Ricorso per cassazione

Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, eccependo la nullità della notificazione del decreto introduttivo del giudizio di appello; si evidenzia come in data 03 ottobre 2024 si fosse provveduto ad una irrituale ed onnicomprensiva notifica telematica eseguita contestualmente ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nonostante nessun tentativo di notifica al domicilio eletto dall’imputato fosse stato effettuato, posto che si era proceduto ad un tentativo di notifica soltanto in data 15 ottobre 2024.

Decisione della Corte di cassazione

Si deve premettere che, in materia di vizi della vocatio in ius, la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539).

Nella parte motiva della sentenza appena richiamata si afferma che, secondo l’art. 179 comma 1 cod. proc. pen. sono insanabili le nullità “derivanti dalla omessa citazione dell’imputato”, mentre l’art. 184 comma 1 stabilisce che “la nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire”.

Vi è un’apparente contraddizione tra le due disposizioni: una, infatti, stabilisce l’insanabilità della nullità e la seconda, che segue numericamente con un brevissimo intervallo, prevede una sanatoria, ma la contraddizione viene meno se si considera che la prima disposizione si riferisce solo alle nullità “derivanti dalla omessa citazione” e la seconda alle nullità in generale, sicché è possibile interpretare le due disposizioni nel senso che la prima prevede delle nullità insanabili anche nel caso di comparizione o di rinuncia a comparire, mentre la seconda introduce una sanatoria per tutte le altre nullità della citazione o della notificazione, cioè per le nullità ravvisabili in tutti i casi in cui la citazione non è stata “omessa”.

Pertanto, mentre l’omissione della notificazione dà luogo a una nullità insanabile, rispetto alla quale non può operare la sanatoria dell’art. 184 comma 1 cod. proc. pen., le altre nullità sono soggette alla sanatoria e rientrano quindi nella categoria delle nullità a regime intermedio o delle nullità relative, con la conseguenza che devono ritenersi sanate se non eccepite tempestivamente: essendo soggetta, come tutte quelle “a regime intermedio”, alla disciplina della deducibilità prevista dagli artt. 180 e 182 cod. proc. pen., nella fattispecie detta nullità – rientrante in quel novero – avrebbe dovuto essere dedotta, nel caso di specie, al più tardi, in sede di conclusioni del giudizio di appello; non essendovi stata alcuna eccezione nel giudizio di appello, il motivo è, pertanto, manifestamente infondato.