Misure cautelari personali e tempo silente: è tale non il periodo decorso dalla commissione del reato ma quello passato dall’esecuzione della misura (redazione)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 11734/2025, udienza dell’11 marzo 2025, ha ribadito che, in tema di misure cautelari applicate per un reato di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il c.d. “tempo silente” trascorso dalla commissione del reato non costituisce oggetto di valutazione ex art. 299, cod. proc. pen., ai fini dei provvedimenti di revoca o di sostituzione della misura.

Difatti, l’unico tempo che assume rilievo al riguardo è quello trascorso dall’applicazione o dall’esecuzione della stessa, siccome qualificabile, in presenza di ulteriori elementi di valutazione, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l’attenuazione delle originarie esigenze cautelari (Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Rv. 282590; nello stesso senso, Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Rv. 278999).