Nei Tribunali per i minorenni l’articolo 162 ter del codice penale viene applicato a macchia di leopardo.
L’assunto nasce da una segnalazione di un pubblico ministero di Torino e da una esperienza diretta, presso il Tribunale per i minorenni di Roma (alleghiamo le due sentenze di merito).
Il pubblico ministero, applicato al Tribunale per i Minorenni di Torino, scrive in proposito: “Caro avvocato ho letto un suo articolo su Terzultima Fermata ed ho bisogno delle sentenze di merito da lei citate, faccio il pm, applicato ai minori per sei mesi, in udienza preliminare ho chiesto una definitoria ex articolo 162 ter e mi sono sentito rispondere in modo sorprendente che ai minori non si applica..”
Come nostro solito, parliamo di due casi concreti riferito ad un minore rinviato a giudizio per oltraggio a pubblico ufficiale ex articolo 341 bis c.p. e in altro procedimento per gli articoli 56, 336 e 341 bis c.p..
Il difensore procede a contattare gli agenti coinvolti e il loro comando e il minore invia una lettera di scuse per l’accaduto con l’offerta di una somma di denaro a titolo di riparazione per il danno cagionato.
All’udienza preliminare il difensore deposita l’accettazione dell’offerta risarcitoria sottoscritta dagli agenti e la dichiarazione del Comando di Polizia che “considerato l’atteggiamento di resipiscenza manifestato dal minore M.R. questo Comando per le finalità processuali connesse a quanto previsto dall’articolo 341-bis comma 3 è da intendersi risarcito”.
La difesa chiede al giudice preliminarmente di emettere una sentenza di non luogo a procedere per intervenuta estinzione del reato ex articoli 129 cpp e 341-bis comma 3 c.p.
Il giudice legge e rilegge le carte, esprime perplessità e richiama: “Una dottrina magari datata ma sempre attuale” (come contrastare tale preciso assunto?) e la circostanza che la riparazione provenga dai genitori come se questi fossero dei terzi sconosciuti.
Si percepisce una sorta di prevenzione da parte del giudice minorile che sembra adombrarsi per non poter esercitare, nel caso specifico, una funzione paternalistica che lo vede ergersi in udienza a raccogliere il pentimento del minore e la sua consapevolezza per l’errore commesso.
La produzione della documentazione in atti e il sostanziale superamento della fase dell’udienza preliminare sembra disturbare il giudicante che si sente sminuito nel suo compito.
La difesa con la calma e la serenità che deve sempre contraddistinguerla (oramai mi definisco un bonzo del diritto, una sorta di monaco tibetano e in silenzio tra me e me ripeto Om Om Om) provo a sottolineare la sostanziale parificazione delle condotte riparatorie effettuate dall’esercente la responsabilità genitoriale in occasione del processo celebrato verso il minore imputato, atteso che la sua incapacità legale di agire lo renderebbe, almeno astrattamente, impossibilitato ad adempiere autonomamente a quanto richiesto dall’art. 162-ter c.p. e, di conseguenza, lo escluderebbe ex lege dal godimento del beneficio istituito dalla Riforma Orlando (con l’ulteriore risultato di rendere incostituzionale la nuova disposizione per contrasto con il principio di uguaglianza fra imputato minorenne e imputato maggiorenne).
Alla fine il Tribunale per i minorenni di Roma emette le due sentenze che alleghiamo e che abbiamo inviato al pubblico ministero di Torino.
