Cassazione penale, Sez. 7^, ordinanza n. 11892/2025, udienza dell’11 marzo 2025, ha chiarito che l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza – stante l’affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne li perdurante funzionamento successivamente all’omologazione e alla taratura – con la conseguenza che è onere della difesa dell’imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l’assenza o l’inattualità dei prescritti controlli, tramite l’escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell’etilometro.
Provvedimento impugnato
La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Alessandria che aveva condannato LD per il reato di cui all’art. 186, co.1, 2 lett. c) e 2 sexies del d. lgs. n. 285 del 30 aprile 1992.
Ricorso per cassazione
L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello.
In primo luogo, solleva questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 354, co. 3 cod. proc. pen., 117 e/o 114 disp. att. cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 24, co. 2 Cost.
Deduce inoltre, con un primo motivo, vizio di motivazione per travisamento dei fatti in relazione alla mancata prova dell’assolvimento dell’obbligo di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. da parte della PG; con un secondo motivo, vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 178 lett. c) cod. proc. pen. e 113, disp. att. cod. proc. pen., in combinato disposto con gli artt. 352 e 354, co. 2 e 3 cod. proc. pen., per non avere ritenuto necessario, nel caso di specie, che i controlli venissero effettuati da ufficiali di polizia giudiziaria; con un ultimo motivo, vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all’asserito regolare funzionamento dell’etilometro da parte della Corte di appello.
Decisione della Corte di cassazione
La questione di legittimità costituzionale prospettata è manifestamente infondata.
La norma, come costantemente interpretata dalla Suprema Corte, non impone alla polizia giudiziaria di dare avviso al difensore di fiducia dell’interessato preventivamente al compimento dell’atto, ma solo di notiziare l’imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore (cfr. Sez. 4, n. 96/2014, Rv. 258614, secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, l’accertamento strumentale di tale stato – cosiddetto alcoltest – costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile cui il difensore può assistere senza essere previamente avvisato, dovendo la PG unicamente avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia).
Di conseguenza, è del tutto inconferente la questione relativa alla attivazione del procedimento per la nomina del difensore d’ufficio.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha correttamente ritenuto assolto l’obbligo di avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. in base al contenuto del verbale di accertamenti urgenti dell’8 ottobre 2019 e dalla testimonianza di uno degli agenti operanti. Invero, in tema di guida in stato di ebbrezza, è sufficiente, per ritenere adempiuto l’obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, che tanto risulti nel verbale (Sez. 3, n. 39881 del 01/03/2023, Rv. 285113; Sez. 4, n. 5011 del 04/12 /2018, Rv. 274978 – 01). Inoltre, va considerato che nel caso di specie la circostanza è stata anche confermata dall’agente operante, il che sarebbe, di per sé, sufficiente a fornire la prova dell’avviso (Sez. 4, n. 3725 dei 10/09/2019, 5. Rv. 278027 01; Sez. 4, n. 18349 del 29/04/2021, Rv. 281169-01).
È manifestamente infondato anche il secondo motivo. In caso di attività compiuta, ai sensi dell’art. 354 cod. proc. pen., da agenti e non da ufficiali di polizia giudiziaria, il giudice ha il compito di verificare se costoro sono hanno agito in una situazione caratterizzata dalla necessità e dell’urgenza, che i presupposti di legittimità dell’atto compiuto (Sez. 2, n. 5651 del 11/01/2007, Rv. 236124-01, Sez. 3, n. 42899 del 28/09/2004, Rv. 229921-01). La sentenza impugnata valorizza, con motivazione esaustiva ed aderente ai principi, come dalla deposizione degli operanti fosse plasticamente emersa l’urgenza di procedere, riscontrandosi in capo all’odierno imputato i classici sintomi dell’ebbrezza alcolica, e dovendosi quindi urgentemente procedere ai controlli, stante la rapida modificabilità della situazione psicofisica determinata dall’assorbimento di alcool.
Stesse considerazioni si impongono quanto terzo motivo, inerente al mal funzionamento dell’etilometro impiegato.
La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza – stante l’affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne li perdurante funzionamento successivamente all’omologazione e alla taratura – con la conseguenza che è onere della difesa dell’imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l’assenza o l’inattualità dei prescritti controlli, tramite l’escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell’etilometro (Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Rv. 280958; (Sez. 4, n. 31843 del 17/05/2023, Rv. 285065 – 01, Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Rv. 281828 – 01).
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
