Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 11764/2025, udienza dell’11 marzo 2025, ha chiarito che i riscontri per la valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa sono opportuni ma non indispensabili, spettando al giudice determinarsi al riguardo.
Le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.
Peraltro la Suprema Corte, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l’attendibilità estrinseca della testimonianza dell’offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di “opportunità” e non di “necessità”, lasciando al giudice dì merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto; ed in tale prospettiva, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l’affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (tra le tante, Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, Rv. 240524; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Rv. 225232).
