In Cassazione penale, Sez. 7^, ordinanza n. 11898/2025, udienza dell’11 marzo 2025, trova espressione l’umana tendenza a minimizzarsi quando si è consapevoli che le dimensioni contano ma in negativo.
Un difensore critica la decisione impugnata perché, data la “scarsissima quantità di stupefacente rinvenuto”, i giudici d’appello avrebbero senz’altro potuto e dovuto riqualificare il reato ai sensi del comma 5 dell’art. 73 D.P.R. n. 309/1990, concedere le attenuanti generiche (da ritenersi prevalenti o equivalenti alla contestata recidiva) e sostituire la pena detentiva con una pena sostitutiva ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen. ma, sciaguratamente, non hanno fatto nulla di tutto questo.
Altrettanto sciaguratamente i giudici di legittimità sono rimasti insensibili all’invocazione difensiva, dichiarando l’inammissibilità del ricorso, come del resto era preannunciato dalla sua assegnazione alla settima sezione.
Eppure, il ricorrente deteneva solo un’idea di hashish (582 grammi) e un nonnulla di marijuana (2 chilogrammi e 342 grammi).
