La Cassazione sezione 5 con la sentenza numero 10357/2025 ha indicato che l’elemento soggettivo del delitto di sequestro di persona (art. 605 cod. pen.) si sostanzia nel sufficiente dolo generico, consistente nella consapevolezza di infliggere alla vittima una illegittima restrizione della sua libertà fisica, intesa come libertà di locomozione.
Non viene richiesto alcun dolo specifico, essendo irrilevante il motivo o il fine ultimo dell’agente
Infatti, l’elemento soggettivo del delitto di sequestro di persona si sostanzia nel sufficiente dolo generico, consistente nella consapevolezza di infliggere alla vittima la illegittima restrizione della sua libertà fisica, intesa come libertà di locomozione (Sez. 5, n. 19548 del 17/04/2013. M., Rv. 256747 – 01; conf: INI. 8766 del 1985, N. 1454 del 1989).
Ciò che occorre ‘volere’, ai sensi dell’art. 605 cod. pen., è solo il privare della libertà personale di muoversi: coscienza e volontà di infliggere alla vittima una illegittima restrizione della sua libertà di muoversi nello spazio, e non viene richiesto alcun dolo specifico, essendo irrilevante il motivo o il fine ultimo dell’agente (cfr. Sez. 5, n. 4717 del 26/02/1986, Scilipoti, Rv. 172924 – 01; conf.: Sez. 5, n. 10625 del 22/10/1982, Monasseri, Rv. 156046 – 01).
Per altro, nel caso esaminato, la condotta di sequestro di persona concorre con quella di esercizio arbitrario delle proprie ragioni non sussistendo alcun rapporto di specialità, in quanto la privazione della libertà personale, intesa quale impedimento alla libertà di locomozione, è requisito estraneo alla fattispecie astratta di cui all’art. 393 cod. pen., con la conseguenza che le anzidette ipotesi delittuose possono concorrere tra loro (Sez. 5, n. 48359 del 08/10/2014, Mokhtar, Rv. 261973 – 01; conf.: N. 5072 del 1984, N. 6677 del 1988, N. 848 del 1993, , N. 5443 del 2000 Rv. 215254 – 01).
