La sottile giurisprudenza della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura riesce sempre a stupirti.
Il Sostituto procuratore della Repubblica che “divulga non già specifici atti, ma notizie relative agli stessi … del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione” non commette illecito disciplinare.
Abbiamo ora la prova provata che il divieto di pubblicazione di atti di indagine coperti da segreto è solo sulla carta.
SENT. n 15 del 2023 Presidente: ERMINI R.G. n. 46 -79/2021 Estensore: CELENTANO Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Correttezza – La divulgazione anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione – Divulgazione di notizie e non di atti- Illecito disciplinare – Insussistenza
L’illecito di cui all’art. 2, comma 1, lett. u) nella prima parte sanziona «la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione».
Pertanto, non integra l’illecito la condotta del Sostituto procuratore che divulga non già specifici «atti», ma notizie relative agli stessi. Riferimenti normativi: decreto legisl. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e 2, comma 1, lett. u)
