Poteri del giudice dell’esecuzione e l’interpretazione del giudicato (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 1 con la sentenza numero 7512/2025 ha ricordato che il giudice dell’esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne espliciti il contenuto e i limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, che siano necessari per le finalità esecutive. Fattispecie relativa ad un’istanza con la quale il condannato, rilevata una discrasia tra il dispositivo della sentenza e la sua motivazione, aveva chiesto al giudice dell’esecuzione di chiarire in relazione a quali reati fosse stato riconosciuto l’istituto della continuazione.

La Suprema Corte, premette che è noto che «Il contrasto tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione, non dedotto nella fase di cognizione, non può essere rilevato nella fase esecutiva con la richiesta di correzione di errore materiale» (Sez. 1, n. 20877 del 21/03/2023, Muraca, Rv. 284503 – 01), sicché il giudice dell’esecuzione non avrebbe comunque potuto correggere una discrasia non ritualmente impugnata dal ricorrente nel giudizio di cognizione.

Nel caso in esame, si chiedeva, però, al giudice dell’esecuzione di fornire una interpretazione atta a risolvere il contrasto tra la motivazione ed il dispositivo della sentenza sub 2), esercitando un potere che gli è certamente riconosciuto dall’ordinamento.

E’, invero, risalente ed univoco il principio in base al quale «Il giudice dell’esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne espliciti il contenuto e i limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, che siano necessari per finalità esecutive e, in particolare, per l’applicazione di cause estintive e per la revoca dei benefici condizionati.

(Fattispecie relativa ad omessa indicazione esplicita, da parte dal giudice della cognizione, dell’episodio ritenuto più grave tra più violazioni della legge sul controllo degli stupefacenti, costituenti reato continuato: circostanza rilevante ai fini della revoca dell’indulto a norma del D.P.R. 16 dicembre 1986 n. 865)» (Sez. 1, n. 36 del 09/01/1996, Morelli, Rv. 203816 01); il principio è stato successivamente ribadito in fattispecie nella quale si era chiesto al giudice dell’esecuzione di chiarire quale fosse l’estensione dell’area confiscata per effetto della sentenza di applicazione della pena, non coincidente con quella sottoposta a sequestro nel corso delle indagini preliminari (Sez. 1, n. 16039 del 02/02/2016, Violino, Rv. 266624 – 01), o, ancora, in un caso in cui il tempo del commesso reato non era indicato in modo puntuale e ben definito nel capo di imputazione («il giudice dell’esecuzione ha l’obbligo di prendere conoscenza dell’articolato della sentenza e, occorrendo, degli atti del procedimento, per ricavarne tutti gli elementi da cui sia possibile trarre la data del reato, ove rilevante ai fini della decisione demandata»: Sez. 1, n. 30609 del 15/04/2014, Raia, Rv. 261087).