Identificazione in appello di un reato più grave diverso da quello individuato in primo grado e divieto di reformatio in peius: consentite variazioni nel calcolo degli aumenti intermedi purché entro il limite della pena irrogata dal primo giudice (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 11790/2025, udienza del 12 marzo 2025, ha ribadito, conformemente all’orientamento delle Sezioni unite penali, che “non viola il divieto di “reformatio in peius” previsto dall’art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell’impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest’ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall’identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore” (Sez. U., n. 16208 del 27/03/2014, Rv. 258653 – 01).

Nel caso in esame, la Corte di appello, avendo ritenuto invece più grave un reato diverso da quello ritenuto più grave in primo grado, aveva il solo  limite di non infliggere una pena complessivamente maggiore, come in effetti avvenuto, in quanto, come efficacemente evidenziato nella motivazione della sentenza sopra citata “Se muta uno dei termini (vale a dire, una o più delle regiudicande cumulate o il relativo “bagaglio” circostanziale) oppure l’ordine di quella sequenza (la regiudicanda-satellite diviene la più grave o muta la qualificazione giuridica di quella più grave), sarà lo stesso meccanismo di unificazione a subire una “novazione” di carattere strutturale, non permettendo più di sovrapporre la nuova dimensione strutturale a quella oggetto del precedente giudizio; ove così fosse, si introdurrebbe una regola di invarianza priva di qualsiasi logica giustificazione. In tali casi, pertanto, l’unico elemento di confronto non può che essere rappresentato dalla pena finale, dal momento che è solo questa che “non deve essere superata” dal giudice del gravame … è evidente che non si può stabilire alcun termine di comparazione rispetto agli aumenti determinati dal primo giudice se è la stessa base di commisurazione che cambia”.

In altri termini, il divieto sancito dalla sentenza delle Sezioni unite William Morales relativo anche ai calcoli intermedi può trovare applicazione soltanto nelle ipotesi in cui il reato continuato conservi anche nel giudizio di impugnazione la sua entità ontologica.

L’irrogazione di una pena complessivamente inferiore comporta quindi l’inammissibilità del motivo di ricorso; quanto alla omessa specificazione degli aumenti per la continuazione, si deve rilevare che la Corte di appello ha evidenziato “la gravità del contesto criminale nel quale i fatti sono maturati, la capacità a delinquere dimostrata … dall’imputato”.

Si deve poi rilevare che gli aumenti sono stati apportati per la stessa tipologia di reato (estorsione consumata e tentata e rapina), per cui correttamente è stato applicato lo stesso aumento per ogni reato.