Avviso alle parti della possibilità di conversione della pena detentiva non superiore a quattro anni in una sanzione sostitutiva: non dovuto nel procedimento definito con pena patteggiata (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, ordinanza n. 11910/2025, udienza del 12 marzo 2025, ha ricordato che, già con riferimento alla precedente formulazione dell’art. 545-bis, cod. proc. pen., il quale prevedeva che “il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentivane dà avviso alle parti”, si era ritenuto che “il disposto dell’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. che prevede, per il caso di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni, l’obbligo per il giudice di dare avviso alle parti della possibilità della sua conversione in una sanzione sostitutiva, non si applica al procedimento che conduce alla definizione del giudizio con pena patteggiata, trattandosi di norma che, per ragioni di carattere testuale e sistematico, risulta dettata esclusivamente per il giudizio ordinario” (Sez. 2, n. 50010 del 10/10/2023, Rv. 285690).

Ciò vale a maggior ragione alla luce della nuova formulazione dell’art. 545-bis, cod. proc. pen., nella quale non è più previsto che il giudice debba dare il suddetto avviso alle parti.