Udienza predibattimentale: un non luogo a procedere coerente al suo senso garantista (Riccardo Radi)

Segnaliamo la sentenza del Tribunale penale di Roma sezione 2 (allegata alla fine del post in versione anonimizzata), che ha interpretato la locuzione “ragionevole previsione di condanna” in maniera sicuramente garantista in ordine alle lacune del materiale probatorio raccolto nella fase delle indagini per sostenere la sussistenza dell’elemento psicologico del reato in contestazione (ricettazione).

Il giudice nel suo giudizio prognostico ha ritenuto di dover soffermarsi sul contenuto degli atti investigativi presenti nel fascicolo del pubblico ministero e sulle loro lacune che determinano: “ … alla luce delle emergenze investigative in atti, non risulta possibile formulare una ragionevole previsione di condanna nei confronti dell’imputato rispetto al quale, pure all’esito dell’istruttoria dibattimentale, permarrebbe il dubbio sulla piena consapevolezza della provenienza delittuosa della targa.

Ricordiamo che recentemente abbiamo pubblicato una sentenza di merito, sempre del tribunale di Roma, sezione 4 (a questo link per la consultazione), che in un passaggio motivazionale si sofferma: “ si ritiene che, ai fini del presente giudizio prognostico, quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna, non si debba prescindere dal contenuto degli atti investigativi a disposizione, sol perché non direttamente utilizzabili dal giudice dibattimentale e men che meno immaginare la loro possibile trasfusione nel contraddittorio orale in sede dibattimentale.

Ciò, non solo perché la decisione si deve fondare testualmente sugli elementi acquisiti e non quelli ipoteticamente disponibili all’esito dell’eventuale dibattimento, ma anche perché non può escludersi la successiva acquisizione concordata di atti fisiologicamente inutilizzabili ex artt. 493, comma 3 e 555, comma 4 cpp”.

Prosegue il giudice: “Giova ricordare che il giudizio prognostico a cui è chiamato il Giudice predibattimentale deve formularsi avendo come riferimento il futuro positivo accertamento di tutti gli elementi costitutivi oggettivi o soggettivi della fattispecie in contestazione”.

Nel ringraziare i colleghi che hanno segnalato e condiviso le loro esperienze professionali in aula ci auguriamo che la visione di cui sono espressione le due sentenze si diffonda.