Riforma in appello dell’assoluzione in primo grado e obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva: vale anche per le dichiarazioni rese dall’imputato (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 11475/2025, udienza del 13 marzo 2025, ha ribadito che, in tema di giudizio di appello, la motivazione rafforzata richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (così, in motivazione, Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, Rv. 278056 – 01, secondo la quale l’obbligo di motivazione rafforzata prescinde dalla rinnovazione dell’istruttoria, prevista dall’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto trova fondamento nella mera necessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta la sentenza di primo grado).

Per altro verso, appare conferente, seppure relativo al caso delle dichiarazioni rese dall’imputato piuttosto che dal coimputato, il precedente di Sez. 3^, sentenza n. 16131/2023, Rv. 284493-02, secondo il quale, in tema di rinnovazione della prova dichiarativa, la necessità di assumere l’esame dell’imputato, in caso di riforma della sentenza assolutoria, rientra in quella, più generale, di rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, sicché la stessa sussiste ove, nel corso del giudizio di primo grado, l’imputato abbia reso dichiarazioni “in causa propria” e la valutazione probatoria da parte dei giudici dei due gradi di merito si basi sul significato di tali dichiarazioni o sul diverso apprezzamento della loro attendibilità (in motivazione, la Corte ha precisato che la riferibilità dell’obbligo di rinnovazione dibattimentale anche a tali dichiarazioni si desume dal testo dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., essendo il sintagma “prove dichiarative” riferibile a tutte le prove provenienti da dichiaranti, senza distinzioni o limitazioni di sorta).