Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 11786/2025, udienza del 13 marzo 2025, ha ribadito il principio enunciato dalle Sezioni unite Volpe (Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, Rv. 237692-01), le quali hanno affermato che la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato, si applica dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 ss., cod. pen., fra le quali vi è anche la disposizione limitativa del cumulo materiale, in forza della quale la pena della reclusione non può essere superiore a 30 anni.
Nello stesso senso si è successivamente affermato (Sez. 2, n. 37104 del 13/06/2023, Rv. 285414-02) che, nel giudizio di cognizione, la riduzione sanzionatoria correlata alla scelta del rito abbreviato, si effettua dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 e ss., cod. pen., fra le quali rientra la disposizione limitativa del cumulo materiale, in forza della quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta (fattispecie in cui la pena era stata determinata, per effetto della continuazione “esterna”, in misura superiore a trenta anni di reclusione, rispetto alla quale la Corte ha precisato che la riduzione per la scelta del rito abbreviato andava effettuata solo dopo l’applicazione del criterio moderatore di cui all’art. 78, cod. pen., che impone di contenere la pena entro i trent’anni di reclusione).
