Omessa trascrizione della registrazione di attività processuali: non è causa di nullità degli atti compiuti (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 11765/2025, udienza del 13 marzo 2025, ha ribadito che, in tema di documentazione degli atti, l’omissione della trascrizione delle registrazioni, di cui all’art. 139, cod. proc. pen. (riproduzione fonografica o audiovisiva), non è prevista come causa di nullità degli atti compiuti nelle udienze, né il principio della tassatività delle cause di nullità consente di ravvisare tale sanzione processuale quando non sia prevista (Sez. 3, n. 6151 del 01/03/1994, Rv. 199194-01; Sez. 4, n. 39656 del 03/10/2002, Rv. 222731-01; Sez. 6, n. 14404 del 12/03/2019, Rv. 275432-02; in fattispecie parzialmente diversa, ma con affermazione di principi estensibili al caso in esame, v. anche Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, Rv. 278869-03).

D’altro canto, l’art. 142, cod. proc. pen., prevede quale unica causa di nullità della documentazione delle attività processuali la mancata sottoscrizione del verbale riassuntivo di udienza da parte dell’ausiliario del giudice (Sez. 1, n. 857 del 15/05/2019, dep. 2020, Rv. 278084-01) e l’art. 139, comma 3, cod. proc. pen., dispone espressamente che, per la parte in cui la riproduzione fonografica, per qualsiasi motivo, non ha avuto effetto o non è chiaramente intellegibile, fa prova il verbale redatto in forma riassuntiva.