Confisca conseguente ad autoriciclaggio: ha ad oggetto non solo il profitto del reato ma anche il suo prodotto (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 10871/2025, udienza del 13 marzo 2025, ha chiarito che, in tema di confisca ex art. 648-quater, cod. pen., è suscettibile di ablazione non solo il profitto del reato, ma anche il prodotto di esso, prevedendo la normativa sovranazionale la necessità di sottrarre alla criminalità i risultati dell’attività illecita, che non si esauriscono nei soli vantaggi derivati, in via diretta o mediata, dai delitti presupposti, ma comprendono anche quanto forma oggetto delle successive fasi di reinvestimento o trasformazione degli anzidetti proventi (cfr., Sez. 2, n. 18184 del 28/02/2024, Rv. 286323 – 01; Sez. 2, n. 10218 del 23/01/2024, Rv. 286131 – 01); con l’ulteriore precisazione che devono intendersi per prodotto del reato di autoriciclaggio non solo i beni oggetto di trasformazione per effetto della condotta illecita, che, in quanto tali, presentano caratteristiche identificative alterate, modificate o manipolate, ma anche i beni e i valori che, pur non avendo subito modificazioni materiali, risultano diversamente attribuiti in termini di titolarità ed ai fini delle regole di circolazione, per effetto di operazioni negoziali (Sez. 2, n. 18184 del 28/02/2024, Rv. 286323-02).

Tale conclusione è in linea con la giurisprudenza comunitaria e con la genesi dell’art. 648-quater, cod. pen., che affonda le radici nella normativa convenzionale ed eurounitaria, la quale individua nelle misure ablatorie e di definitiva sottrazione dei proventi delle forme più gravi di criminalità uno strumento imprescindibile per prevenire dette manifestazioni delittuose. In particolare, il «quadro delle norme sovranazionali indica in modo espresso la necessità che la sottrazione alla criminalità dei risultati dell’attività delittuosa, specie ove attuata mediante strumenti di “ripulitura”, sia resa effettiva attraverso l’adozione delle misure di ablazione patrimoniali che devono avere ad oggetto non solo i vantaggi economici derivati, in via diretta o mediata, dai reati posti a monte rispetto all’attività di riciclaggio lato sensu, ma anche tutto ciò che formi oggetto della fasi successive di reinvestimento o trasformazione dei proventi della pregressa attività delittuosa. In ragione di questa specifica direttiva legislativa sovranazionale, l’oggetto della confisca prevista in relazione ai delitti di riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio dall’art. 648-quater cod. pen. deve essere interpretato come riferita ad un concetto più ampio rispetto a quello tradizionalmente ricevuto nella nostra tradizione giuridica, per assicurare le finalità della direttiva» (Sez. 2, n. 18184/2024, cit.).

Orbene, lo «strumento interpretativo per assicurare coerenza tra la disciplina interna e i parametri europei va individuato nel comprendere il risultato dell’attività riciclatoria alla luce della nozione di “prodotto” dei reati previsti dagli artt. 648-bis, 648-ter, 648-ter.1. cod. pen.», nei termini sopra specificati (Sez. 2, n. 18184/2024, cit.).