L’atto di costituzione di parte civile privo della marca da bollo telematica potrebbe indurre un giudice a escludere la costituzione di parte civile?
Non dovrebbe ma c’è un precedente della Suprema Corte che ha stabilito che l’eventuale ordinanza di esclusione della parte civile dal processo non è impugnabile mediante ricorso per cassazione.
La Cassazione sezione 6 con la sentenza numero 10079/2025 ha ricordato che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte l’ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile dal processo, al pari di quella di non ammissione della sua costituzione in giudizio, non è impugnabile mediante ricorso per cassazione, salva l’ipotesi in cui la stessa sia affetta da abnormità, presentando un contenuto talmente incongruo e singolare da risultare avulsa dall’intero ordinamento processuale (cfr. tra le tante, Sez. 6, n. 8942 del 17/01/2011, Mancini, Rv. 249727).
In applicazione di tale regula iuris, si è, pertanto, esclusa l’abnormità dell’ordinanza di esclusione della costituzione di parte civile fondata sulla mancanza di un rapporto di causalità diretta tra il danno ed i fatti di cui all’imputazione (Sez. 3, n. 4364 del 18/01/2012, Donnenighini, Rv. 251917) ovvero sulla irregolarità dell’atto di costituzione in quanto privo della marca da bollo (Sez. 2, n. 45622 del 14/09/2017, Gervasi, Rv. 271155).
Proprio così la cassazione sezione 2 con la sentenza numero 45622/2017 ha stabilito che l’ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile dal processo non è impugnabile mediante ricorso per cassazione, salva l’ipotesi in cui la stessa sia affetta da abnormità, presentando un contenuto talmente incongruo e singolare da risultare avulsa dall’intero ordinamento processuale.
Fattispecie in cui la Suprema Corte ha escluso l’abnormità del provvedimento di non ammissione della parte civile, reso in ragione dell’irregolarità dell’atto di costituzione privo della marca da bollo.
L’applicazione del sopra esposto principio al caso in esame deve comportare l’esclusione dell’abnormità dell’ordinanza adottata dal Tribunale monocratico poiché essa, pur apparendo chiaramente affetta da violazione di legge, non rientra nei casi di abnormità strutturale, non comportando esercizio di potere oltre ogni ragionevole limite, né funzionale, poiché non determina la stasi del procedimento.
Ed infatti, se è pur vero come segnalato dal procuratore generale nel suo parere, che ai sensi dell’art. 186 cod.proc.pen. l’inosservanza delle norme in materia di imposte o tasse non può mai comportare l’inammissibilità dell’atto, sicchè certamente il provvedimento adottato dal Tribunale monocratico di esclusione della parte civile non è legittimo, tuttavia tale profilo integra esclusivamente, per le ragioni in precedenza esposte, un aspetto di illegittimità, per violazione di norma specifica, dell’atto e non anche di abnormità dello stesso, deducibile con ricorso per cassazione.
Al proposito, proprio sul tema, la Suprema Corte ha affermato, più volte, che l’ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile dal processo non è impugnabile mediante ricorso per cassazione, salva l’ipotesi in cui la stessa sia affetta da abnormità, presentando un contenuto talmente incongruo e singolare da risultare avulsa dall’intero ordinamento processuale (Sez. 4, n. 40737 del 28/06/2016, Rv. 267777).
E poiché nel caso in esame non sussiste tale completa incongruità o singolarità il ricorso deve essere respinto ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Non sussistono le condizioni per condannare la ricorrente al versamento di somme a favore della Cassa delle ammende stante l’illegittimità del provvedimento di esclusione della parte civile adottato dal Tribunale monocratico ed in questa sede impugnato.

Con provvedimenti di questo tipo siamo destinati all’auto distruzione
"Mi piace""Mi piace"