Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 11174/2025, udienza del 14 marzo 2025, ha ribadito che la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è reato a forma libera la cui condotta costitutiva può realizzarsi in diverse forme, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell’organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n 35975 del 26/05/2021, Rv. 282139, fattispecie in cui la Corte ha precisato che, ai fini della determinatezza dell’imputazione di condotta di partecipazione al sodalizio l’indicazione dello specifico ruolo eventualmente rivestito dal partecipante).
Ne deriva che è sufficiente una qualsiasi azione, eseguita con qualunque modalità che arrechi un contributo causale rispetto all’evento tipico senza potersi prescindere da un contributo apprezzabile e concreto sul piano causale, all’esistenza o al rafforzamento dell’associazione, con la conseguenza che, per affermare la sussistenza del reato, occorre individuare in concreto, e specificare la parte svolta dal compartecipe ossia quel contributo, sia pure minimo ma non insignificante, al perseguimento degli scopi del sodalizio.
Ai fini della integrazione della condotta di partecipe è comunque sufficiente anche l’adesione e l’apporto di un contributo per una fase temporalmente limitata (Sez. 3 n. 27910 del 27/03/2019, Rv. 276677, pronuncia emessa in fattispecie relativa alla gestione di una piazza di spaccio. Infatti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio ed in particolare dell’affectio di ciascun aderente, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l’esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Rv. 282122; Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Rv. 278440 – 02).
Per la configurabilità della condotta di partecipazione, peraltro, non è richiesto un atto di investitura formale, ma è necessario che il contributo dell’agente risulti funzionale per l’esistenza stessa dell’associazione in un dato momento storico (Sez. 4, n. 51716 del 16/10/2013, Rv. 257905; Sez. 3, n. 22124 del 29/04/2015, Rv. 263662).
