Resistenza a pubblico ufficiale : concorso nel reato per aver rafforzato l’altrui azione offensiva (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 6 con la sentenza numero 12146/2025 ha ricordato che integra il concorso morale nel reato di resistenza a pubblico ufficiale, la condotta di colui che, assistendo ad una resistenza attiva posta in essere, con violenza nei confronti di un pubblico ufficiale, da altro soggetto con il quale partecipi ad una comune manifestazione collettiva, rafforzi l’altrui azione offensiva o ne aggravi gli effetti, mettendo in discussione il corretto operato delle forze dell’ordine (Sez. 6, n. 18485 del 27/04/2012, Carta, Rv. 252690.

Fattispecie nella quale, in applicazione del principio indicato, si è ritenuta immune da censure la decisione con cui si è confermata la responsabilità dell’imputato – a titolo di concorso nel reato di cui all’art. 337 cod. pen. – il quale, pur non essendo stato visto nel gesto di effettuare materialmente il lancio di corpi contundenti nei confronti degli agenti, si era associato ad un gruppo di tifosi della locale squadra di calcio, contrastando ripetutamente i pubblici ufficiali, con azione “ad elastico“, e cioè avvicinandosi più volte agli antagonisti, fronteggiandoli in maniera ostile e poi allontanandosene velocemente con atteggiamento di rafforzamento, di fatto, dell’azione posta in esser da taluni di detti “supporters”, concretizzatasi nel lancio di pietre ed altri oggetti contundenti; nello stesso senso Sez. 6, n. 1940 del 03/12/2015, dep. 2016, Arese, Rv. 266685; Sez., 6, n. 40504 del 26/05/2009, Torrisi, Rv. 245011).

Si tratta di approdi giurisprudenziali che fanno applicazione del condivisibile principio secondo cui la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, in quanto l’attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell’altrui proposito criminoso.

Nel caso in esame, il Tribunale del riesame ha dato corretta applicazione di tale principio sottolineando che, dalle annotazioni di polizia giudiziaria puntualmente richiamate, emerge che quindici persone partecipanti al corteo, a una certa ora, si staccava dallo stesso per andare a caricare un carrello della spesa che era già nella loro disponibilità con la -evidentemente- comune volontà di recarsi presso un furgone parcheggiato in zona per caricarlo di bastoni e barriere in plastica che sarebbero dovute servire per la manifestazione.

In ragione di ciò, con motivazione insindacabile in questa sede, il Collegio della cautela ha ritenuto tale condotta idonea a rafforzare l’altrui azione offensiva.

La D.M era, inoltre, identificata con certezza come colei che, unitamente alle altre quindici persone, spingeva il carrello contro le Forze dell’ordine per impedire di fermare la loro avanzata.

Viene, conseguentemente, ritenuto irrilevante il fatto che, in alcuni momenti, l’indagata è stata ripresa mentre era distaccata dal gruppo.

La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, rimarcato, ai fini della sussistenza del concorso, l’unitarietà del “fatto collettivo” realizzato, che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui tutti (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, Sormani, Rv. 218525; Sez, 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambroscanio, Rv. 255260).

Il Tribunale si è correttamente conformato a tale principio, sottolineando la contestualità temporale e spaziale della condotta di resistenza contestata alla M.D. e ai coindagati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui, così diventando il fatto unico e di tutti.