Omessa notifica al difensore fiduciario del decreto di citazione per il giudizio di appello: dà luogo ad una nullità assoluta ed insanabile anche in presenza di una notifica al difensore d’ufficio (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 10978/2025, udienza del 26 febbraio 2025, ha ribadito che l’omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia determina una nullità d’ordine generale insanabile, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio, non potendo l’imputato essere privato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia e che abbia avuto la possibilità di prepararsi adeguatamente nel termine stabilito per la comparizione (così, tra le altre, Sez. 4, n. 7968 del 06/12/2013, dep. 19/02/2014, Rv. 258615 – 01; Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Rv. 273199 – 01; Sez. 3, n. 17402 del 10/03/2021, Rv. 281071 – 01).

Tali decisioni, ribadendo che l’omessa citazione del difensore di fiducia per il giudizio di appello integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., hanno chiarito che, essendosi verificata nell’ambito del giudizio di cognizione, tale nullità non può essere fatta valere con l’incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., non riguardando la regolarità della formazione del titolo esecutivo.

Tanto è stato affermato nel solco tracciato da Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 – 01, ove era stato evidenziato che il giudice che, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall’interessato, proceda irritualmente alla designazione di un difensore d’ufficio, determina una lesione del diritto dell’imputato “ad avere un difensore di sua scelta”, riconosciuto dall’art. 6, comma terzo lett. c), CEDU).

Trattandosi, inoltre, di nullità assolute, non è consentito affermarne la irrilevanza per effetto dell’intervenuta conoscenza che il difensore abbia avuto aliunde della data di celebrazione del processo d’appello (cfr., su questo principio, ad esempio, Sez. 6, n. 21848 del 21/05/2015, Rv. 263629 – 01; Sez. 6, n. 48467 del 08/11/2023, Rv. 285452 – 01).