La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 11938/2025 ha esaminato un ricorso basato sulla circostanza che la pubblica accusa non avrebbe provato il corretto funzionamento dell’etilometro, ed in particolare la sua sottoposizione alla prescritta revisione annuale, in considerazione dello scarto tra i valori alcolemici ottenuti nelle ravvicinate misurazioni, che il Tribunale avrebbe dovuto interpretare come un segnale del malfunzionamento dell’apparecchio.
La Suprema Corte ha ribadito che quando la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro assume rilievo (come avviene nei giudizi penali per guida in stato d’ebbrezza ex art. 186, comma 2, cod. strada), all’attribuzione dell’onere della prova in capo all’accusa circa l’omologazione e l’esecuzione delle verifiche periodiche sull’apparecchio utilizzato per l’alcoltest, fa riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell’apparecchio (Sez. 4, n. 33127 del 10/07/2024, Ferro, non mass.; Sez. 4, n. 30815 del 4/06/2024, Alfarano, non mass.; Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, Santini, Rv. 278032 – 01).
La circostanza che l’art. 379, commi 6, 7 e 8, reg. esec. cod. strada prescriva l’omologazione e la periodica verifica dell’etilometro, dunque, non comporta che, a sostegno dell’imputazione, l’accusa debba immediatamente corredare i risultati della rilevazione etilometrica coi dati relativi all’esecuzione di tali operazioni perché si tratta di dati riferiti ad attività necessariamente prodromiche al momento della misurazione del tasso alcolemico che «non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell’accertamento dello stato di ebbrezza dell’imputato» (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 281828).
Muovendo da queste premesse, è del tutto fisiologico che la verifica processuale del rispetto delle prescrizioni dell’art. 379 reg. esec. cod. strada debba essere sollecitata dall’imputato, sul quale grava un onere di allegazione volto a contestare la validità dell’accertamento eseguito.
Come opportunamente specificato, tuttavia, tale onere non può risolversi nella mera richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all’omologazione e alla revisione periodica dello strumento (oltre a Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 281828 già citata, cfr. anche: Sez. 4, n. 3 9 3 9 del 12/01/2021, Sciarra, non mass.; Sez. 4, n. 35951 del 25/11/2020, Bucciarelli, non mass.), ma deve concretizzarsi nell’allegazione di un qualche dato che possa far dubitare che l’omologazione o la revisione possano essere avvenute.
Nel caso in esame, l’onere di allegazione gravante sulla difesa non è stato adempiuto perché l’accertamento di un tasso alcolemico con andamento decrescente non è affatto indice del malfunzionamento di un etilometro (cfr., su casi analoghi, Sez. 4, n. 45825 del 07/11/2024, Bonfà, non mass.; Sez. 4, n. 26282 del 04/06/2024, Stampfl, non mass).
Se è vero, infatti, che i tempi di assorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche ingerite sono variabili da persona a persona, non è tuttavia dubitabile che alla fase di assorbimento segua una fase di smaltimento nella quale il tasso alcolemico è decrescente.
Peraltro, come evidenziato dal Tribunale, lo stato di alterazione del ricorrente è risultato comunque confermato dalla presenza di specifici sintomi dello stato di ebbrezza quali l’alito vinoso, la difficoltà di espressione, il precario equilibrio; sintomi che il ricorrente, in termini del tutto generici, ritiene compatibili anche con l’ipotesi di cui all’art. 186, comma 1, lett. a), cod. strada .
