Durata delle intercettazioni: approvata definitivamente la proposta di legge che ne modifica la disciplina (Vincenzo Giglio)

Il 19 marzo 2025 è diventata legge, dopo l’approvazione definitiva della Camera dei deputati, la proposta di modifiche alla disciplina della in materia di durata delle operazioni di intercettazione (identificata col n. A.C. 2084 ed allegata alla fine del post).

Il testo

Il testo approvato è costituito da un unico articolo, così congegnato:

1. All’articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l’assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall’emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione».

2.All’articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)al comma 1, dopo le parole: «articolo 267» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;

b)al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1,» sono inserite le seguenti: «in deroga a quanto disposto dall’articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale,».

Cosa cambia

…Durata complessiva massima delle attività di intercettazione e condizioni per il suo prolungamento

La previsione del periodo aggiuntivo all’art. 267, comma 3, cod. proc. pen., implica due novità di notevole rilievo:

  1. il termine di 45 giorni diventa il limite massimo standard della durata complessiva delle attività di intercettazione;
  2. il suo prolungamento è consentito solo in presenza di tre requisiti: a) assoluta indispensabilità della prosecuzione delle operazioni; b) emersione di elementi concreti e specifici a sostegno della predetta indispensabilità; c) espressa motivazione, ad opera del giudice cui spetta l’autorizzazione, sulla idoneità di tali elementi a dimostrare il requisito sub a).

…Regime derogatorio ex art. 13 DL n. 152/1991

L’intervento riformatore lascia intatta la derogabilità del limite di durata complessiva delle operazioni di intercettazione ma la circoscrive esplicitamente ai soli casi contemplati dall’art. 13, comma 1, DL n. 152/1991.

Dovrebbe quindi, per contro, essere esclusa nei casi contemplati dal comma 2 del medesimo articolo 13.

L’effetto di tale modifica, per via dei vari rimandi normativi, sembra essere dunque quello di consentire i decreti di autorizzazione d’urgenza emessi dal PM solo in presenza degli ordinari requisiti legittimanti, quali previsti dall’art. 267, comma 1, cod. proc. pen., e dunque i gravi indizi di reato e l’assoluta indispensabilità delle intercettazioni ai fini della prosecuzione delle indagini.

Resta infine immutata, come esplicitato con chiarezza dal comma 2, lettera b), del testo approvato in via definitiva dalla Camera, l’inapplicabilità alla disciplina derogatoria dell’art. 267, comma 3, come riformulato.

Le considerazioni appena espresse sono confortate da alcuni passaggi testuali del dossier n. 181 del 13 febbraio 2025 redatto a cura del Servizio Studi della Camera dei deputati (denominato “Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale” ed allegato anch’esso alla fine del post) in cui si afferma quanto segue: “Anzitutto, intervenendo sul comma 1 del citato art. 13, la proposta in esame limita la portata derogatoria del medesimo articolo riferendola espressamente al comma 1 dell’art. 267 c.p.p., vale a dire alla disposizione che prevede, tra l’altro, che il decreto con il quale il G.I.P. autorizza il pubblico ministero a disporre le operazioni captative può essere adottato solo qualora vi siano “gravi indizi di reato” e se l’intercettazione sia “assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini”. In secondo luogo, intervenendo sul comma 2 dell’art. 13, la disposizione fa salva la disciplina sulla durata delle intercettazioni prevista da tale norma, specificando che essa opera «in deroga a quanto disposto dall’articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale,».

Considerazioni di chiusura

Ognuno degli elementi attorno ai quali ruotano le modifiche normative in esame è destinato ad alimentare nuovi dibattiti interpretativi ed a riproporne di vecchi: cosa debba intendersi per “elementi concreti e specifici” e quale standard dimostrativo associargli; se la loro valutazione debba essere compiuta solo in virtù delle conoscenze acquisite attraverso la sequenza intercettiva o debba invece essere ampliata all’intero patrimonio conoscitivo acquisito attraverso le indagini, se tali elementi occorrano per ogni nuova proroga e così via.

È poi altamente probabile che in questo dibattito complessivo acquisirà un’importanza cruciale la mancata e deprecabile previsione di una disciplina transitoria.

Sarà quindi affidato esclusivamente agli interpreti il delicato compito di regolare l’impatto della nuova disciplina sui procedimenti in corso.

In attesa dell’inevitabile diluvio di indirizzi giurisprudenziali, prassi applicative e circolari degli uffici giudiziari, si può solo auspicare che il “diritto vivente” sia ispirato dalla ratio garantista dell’intervento riformatore e non la banalizzi al ribasso.