Rinvio del processo su richiesta della difesa senza opposizione delle altre parti : effetto sospensivo della prescrizione (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 6798/2025 ha ribadito che il rinvio del processo disposto su richiesta del difensore dell’imputato comporta, ex art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen., la sospensione del termine di prescrizione per l’intera durata del differimento, a prescindere dalle ragioni fondanti la richiesta e indipendentemente dall’accordo o dall’opposizione del Pubblico ministero o della parte civile.

Fattispecie in cui la Suprema Corte ha escluso che la prescrizione fosse maturata in epoca antecedente alla decisione di appello, attesi i molteplici rinvii in precedenza richiesti dal difensore, concessi con il consenso del Pubblico Ministero condizionato alla sospensione del termine di prescrizione ed in assenza di opposizione, sul punto, della difesa, erroneamente indicati nei verbali delle udienze come “termini a difesa”, stante l’assenza delle condizioni di cui all’art. 108 cod. proc. pen..

In particolare, la difesa non ha tenuto conto dei rinvii concessi a titolo di cortesia su richiesta del ricorrente (erroneamente definiti dalla verbalizzazione come termini a difesa), rispetto ai quali il Pubblico ministero ha espresso consenso solo a condizione della contestuale sospensione del termine di prescrizione, condizione in relazione alla quale nessuna opposizione è stata formulata in udienza dal difensore del ricorrente.

Sul tema la Suprema Corte ha ripetutamente riconosciuto, con principio che qui si intende ribadire, che il rinvio del processo disposto su richiesta del difensore dell’imputato comporta la sospensione del termine di prescrizione, ai sensi dell’art. 159, comma primo, n. 3) cod. pen. indipendentemente dall’accordo o dall’opposizione o meno del Pubblico ministero o della parte civile (Sez. 4, n. 20395 del 27/04/2021, Irallo, Rv. 281243-01; Sez. 6, n. 37953 del 13/07/2018, G., Rv. 273837-01; Sez. 6, n. 51912 del 17/10/2017, Pizzolante, Rv. 271561-01), per l’intera durata del rinvio, a prescindere dalle ragioni poste a fondamento della richiesta (Sez. 7, n. 8124 del 25/01/2016, Nascio, Rv. 266469-01).

Fermo quanto precede, è bene chiarire come nel caso in esame non si trattasse in alcun modo (come emerge dalla situazione delle parti richiamata nel verbale di udienza) di un rinvio per concedere un termine a difesa, nel senso emergente dalla relativa disciplina ai sensi dell’art. 108 cod. proc. pen. da leggere in senso tassativo, con specifico riferimento ai casi ivi evidenziati, ovvero la ricorrenza di rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono della difesa, certamente non ricorrenti, né attestate in alcun modo, nel caso in esame, quanto ai primi due rinvii concessi su richiesta della difesa senza alcuna specificazione in tal senso.