Procuratore della Repubblica analizza il tabulato telefonico di un suo sostituto: nessuna sanzione disciplinare (Redazione)

Un Procuratore analizza i tabulati telefonici di un suo sostituto ma per la sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura non ha violato la regola secondo cui il capo dell’ufficio non può dare incarico di eseguire indagini di alcun genere su magistrati del suo ufficio alla polizia giudiziaria.

ORD. n. 96 del 2024 Presidente: PINELLI R.G. n. 93/2023 Estensore: D’OVIDIO Illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni – Doveri del magistrato – Reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti – Procuratore della Repubblica – Risoluzione del 18 luglio 1974 – Indagini sui magistrati dell’ufficio delegate alla polizia giudiziaria – Illecito disciplinare – Insussistenza.

In tema di illeciti disciplinari dei magistrati, non sussiste l’illecito di cui all’art. 2, lett. n) del d.lgs. 109 del 2006 per grave violazione della Risoluzione del 18 luglio 1974, secondo cui il capo dell’ufficio non può dare incarico di eseguire indagini di alcun genere su magistrati del suo ufficio alla polizia giudiziaria, se l’incolpato ha effettuato personalmente l’operazione di analisi dei dati risultanti dai tabulati telefonici relativi all’utenza in uso ad un sostituto procuratore dell’ufficio.

Riferimenti normativi: Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 Decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2 comma 1, lett. n)

Chissà il Procuratore Capo come ha avuto i tabulati telefonici del suo sostituto.