Processo penale telematico : “il malfunzionamento del sistema informatico in uso al difensore non può essere assimilato a quello del portale del processo penale” (Riccardo Radi)

Ci sono avarie ed avarie, nel caso dell’avvocato “al malfunzionamento del sistema informatico usato dal difensore poteva ovviarsi utilizzando, per tempo, altro idoneo presidio informatico”.

La Cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 9642/2025 ha esaminato la richiesta di restituzione nel termine di un avvocato che rappresentava di non aver potuto inoltrare l’atto di impugnazione, nel rispetto dei termini perentori previsti, a causa dell’avaria del sistema informatico.

L’avaria del sistema informatico privato, che il ricorrente assume essersi verificata pochi minuti prima della mezzanotte dell’11 marzo 2024 (ultimo giorno utile per la presentazione dell’atto di appello) e che avrebbe ineluttabilmente impedito la tempestiva proposizione dell’impugnazione, non riveste, ad avviso della corte di merito il carattere della forza maggiore, giacché al malfunzionamento del sistema informatico usato dal difensore poteva ovviarsi utilizzando, per tempo, altro idoneo presidio informatico.

La Corte argomenta inoltre sulla portata non decisiva e non conducente delle evidenze offerte dall’istante in riferimento alla tempestività dell’intervento tecnico riparatorio.

La motivazione della Corte territoriale appare ineccepibile, avendo evidenziato il difetto della forza maggiore in un caso in cui il superamento del termine perentorio per l’impugnazione è stato causato da un evidente difetto di diligente avvedutezza del difensore.

La Suprema Corte (Sez. 3, n. 29322. del 20/06/2024, Li Shenghe, Rv. 286831)., in fattispecie consimile, ha già ritenuto non ricorrere il requisito della forza maggiore, posto che il malfunzionamento del sistema informatico in uso al difensore non può essere assimilato a quello del portale del processo penale, attestato ufficialmente dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 24, comma 2-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

La Cassazione, condivide e sottolinea la logica ed il rigore esegetico che sostengono la richiamata decisione e ritiene pertanto incensurabile il provvedimento impugnato.