Patteggiamento: non è illegale la pena irrogata ove il giudice non recepisca la richiesta principale dell’imputato di applicazione di una pena sostitutiva, non individuata nel genere e priva di un qualunque accordo in ordine ai tempi e alle modalità di esecuzione della stessa (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 3^, sentenza n. 7750/2025, udienza del 22 gennaio 2025, ha affermato, in tema di patteggiamento, che la richiesta formulata in via principale dall’imputato, avente ad oggetto la mera applicazione di una pena sostitutiva, non individuata nel genere, oltre che priva di un qualunque accordo in ordine ai tempi e alle modalità di esecuzione della stessa, deve ritenersi inammissibile.

Nei casi di sentenza di patteggiamento, le Sezioni unite si sono pronunciate più volte pronunciate sulla pena illegale, sia direttamente (da ultimo, Sez. U, n. 5352 del 28/09/2023, dep. 2024, P., Rv. 285851-01; Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886-01; Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348-03, 279348-05; Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015 Cc., Jazouli, Rv. 264206-01, 264207-01; Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264857-01 e 264859-01; Sez. U., n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247841-01) sia indirettamente, in alcuni passaggi motivazionali (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv 283689-01; Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818-01).

In tali decisioni, come in tutte le varie pronunce delle Sezioni unite che hanno riguardato il tema della illegalità della pena (oltre a quelle indicate, Sez. U, n. 7578 del 17/12/2020, dep. 2021, Acquistapace, Rv. 280539-01; Sez. U, 19 luglio 2018, Pittalà Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265109-01; Sez. U, n. 46653 del 26/06/2015, Della Fazia, Rv. 265111 Sez. U, n. 18821 del 24/10/2013 – dep. 2014, Ercolano, Rv. 258651; Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260696; Sez. U., n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv 226715-01), la questione di fondo attiene appunto alla definizione di “pena illegale”, nozione, questa, che ancora appare difficilmente enucleabile, proprio per le molteplici fattispecie che possono venire in rilievo.

La premessa è che «il principio di legalità della pena informa di sé tutto il sistema penale, vale sia per le pene detentive che per le pene pecuniarie, e comporta che pena legale sia soltanto quella prevista dall’ordinamento giuridico e non eccedente, per genere, specie o quantità, il limite legale; esso opera sia in fase di cognizione che di esecuzione, e vieta l’esecuzione di una pena (anche se inflitta con sentenza non più soggetta ad impugnazione ordinaria) che non trovi fondamento in una norma di legge, perché avulsa da una pretesa punitiva dello Stato» (in questo senso, Sez. U, Sacchettino).

In altri termini, secondo il diritto vivente, “pena legale” è soltanto quella “positiva”, ovvero prevista dall’ordinamento giuridico, e quindi quella non eccedente, per specie e quantità, i limiti previsti dalla legge; per converso, è pena illegale “ab origine” quella che non corrisponde, per specie, ovvero per quantità, sia in difetto sia in eccesso, a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice (Sez. U, n. 5352 del 28/09/2023, dep. 2024, P., Rv. 285851-01, che richiama Sez. U, Marcon e Sez. U, Jazouli) ed è pena illegale “sopravvenuta”, quella che sia stata determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione basato su una norma successivamente dichiarata illegittima, con conseguente reviviscenza, o comunque con conseguente applicabilità, di una cornice edittale il favorevole (Sez. U, n. 5352 del 28/09/2023, dep. 2024, P., Rv. 285851-01 che richiama Sez. U, Jazouli).

Né la pena applicata può ritenersi illegale, come sembra prospettare il difensore, per il fatto di aver recepito un accordo formulato in via subordinata, all’esito del rigetto, che qui si censura, della richiesta avanzata in via principale di sostituzione della pena detentiva con una pena detentiva breve.

Sono condivisibili sul punto i principi affermati dalla Suprema Corte, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, secondo cui le prescrizioni previste dall’art. 56- ter legge 24 novembre 1981, n. 689 – introdotto dall’art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – per la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo non sono “pene accessorie” la cui applicazione dipende dalla discrezionale valutazione del giudice, ma costituiscono contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva, da applicare obbligatoriamente anche in caso di patteggiamento (Sez. 6, n. 30768 del 16/05/2023, Rv. 284967-01); di talché la richiesta dell’imputato di applicazione di una pena sostitutiva deve essere congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena, sicché grava sul giudice l’obbligo di controllarne l’ammissibilità e di rigettare la richiesta stessa nel caso in cui la sostituzione non sia applicabile, senza possibilità di scindere i termini del patto intervenuto tra le parti, che ha natura unitaria in vista della applicazione della pena concordata (Sez. 2, n. 31488 del 12/07/2023, Rv. 284961-01).

Ne deriva, in applicazione di tali principi, che la richiesta formulata in via principale dall’imputato, avente ad oggetto la mera applicazione di una pena sostitutiva, non individuata nel genere, oltre che priva di un qualunque accordo in ordine ai tempi e alle modalità di esecuzione della stessa, deve ritenersi inammissibile.