La fenomenologia della giurisprudenza bipolare: un esempio a proposito di lieve entità in materia di stupefacenti (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 10937/2025, udienza del 22 gennaio 2025, si è soffermata sui parametri che il giudice deve tenere in considerazione ai fini del riconoscimento o dell’esclusione della fattispecie descritta dall’art. 73, comma 5, DPR n. 309/1990.

Provvedimento impugnato

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di VR, pronunciata in primo grado in esito a giudizio abbreviato, alla pena ritenuta di giustizia perché ritenuto responsabile di cessione continuata e aggravata di sostanze stupefacenti del tipo cocaina (artt. 81 cpv. cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 e 99, quarto comma, cod. pen.).

Ricorso per cassazione

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, attraverso il suo difensore, deducendo, per ciò che qui rileva, il vizio di motivazione omessa o apparente in ordine alla denegata derubricazione del reato contestato in quello di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 ed erronea applicazione di detta previsione di legge per non avere la Corte di appello indicato il quantitativo di stupefacente ceduto né le modalità della condotta o il profitto ricavato, così da articolare argomentazioni approssimative e generiche sul punto.

Decisione della Corte di cassazione

La censura formulata dal ricorrente alla sentenza impugnata riguarda la mancata sussunzione della condotta nell’ambito di applicazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Sul punto così hanno motivato i giudici di appello: “Ed invero alla luce di dati convergenti, costituiti dal quantitativo della sostanza oggetto di cessione; dalla natura (tipologia) dello stupefacente; delle modalità utilizzate per lo smercio; delle somme di denaro ricavate dallo spaccio, si ricavano univoci elementi dai quali è dato evincere che l’imputato svolgeva attività di spaccio di tipo sistematico ed organizzato, potendo garantire il rifornimento continuo di droga dei propri stabili acquirenti, elementi che con certezza sono tali da valutare (sic) i fatti come notevolmente offensivi del bene tutelato dalla norma incriminatrice“.

Rispetto a tali considerazioni, va precisato che dal capo d’imputazione non è, tuttavia, possibile ricavare indicazioni sul valore ponderale delle transazioni illecite contestate, enunciate nel loro numero (quattrocentosessanta complessivamente) e nel controvalore monetario (20/40, 30/50, 40/50, 100 euro).

A dispetto di tale obiettiva carenza, tradottasi in una argomentazione sul punto non proprio soddisfacente, si reputa, tuttavia, che la valutazione operata dalla Corte di merito non possa dirsi contrastante con il dato normativo e con l’interpretazione che la prevalente giurisprudenza della Suprema Corte fornisce dall’art. 73, comma 5, cit., con particolare riguardo alle modalità complessive dell’azione, ostative alla sussunzione della condotta nell’ambito dei fatti di traffico di stupefacenti di lieve entità.

In tema di stupefacenti, la configurabilità del delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, postula, infatti, un’adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell’azione, ed a quantità e qualità delle sostanze, con riferimento al grado di purezza, sì da pervenire all’affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e di proporzionalità della pena (Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Rv. 285706 in fattispecie di confermata esclusione della lieve entità del fatto in ragione del livello di professionalità del traffico, desumibile dall’elevato grado di purezza della cocaina, da cui era ricavabile un numero di dosi particolarmente alto; conf. Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Rv. 271959; Sez. 6, n. 38606 del 08/02/2018, Rv. 273823 e molte altre).

Trattasi di principi che conservano certamente margini di inevitabile indeterminatezza, ma, nella fattispecie in esame, dalle considerazioni svolte dalla Corte di merito emerge in maniera evidente come l’attività illecita condotta dall’imputato possedesse i caratteri della stabilità e della durata, circostanze che avevano verosimilmente comportato per lui ricavi consistenti, come tali logicamente ritenuti incompatibili con un traffico di limitate dimensioni.

Brevi note di commento

Non si esita ad attribuire alla decisione qui annotata una natura bipolare.

Conviene partire dai fatti incontestati.

Il capo di imputazione non offre alcuna indicazione sul peso complessivo dello stupefacente.

La motivazione della sentenza impugnata non rimedia a questo deficit.

Il collegio di legittimità considera dunque esplicitamente una “obiettiva carenza” l’indeterminatezza della contestazione e una “argomentazione sul punto non proprio soddisfacente” il relativo periodo motivazionale della Corte territoriale.

Subito dopo, tuttavia, arriva il pronto soccorso che però si traduce – e non avrebbe potuto essere diversamente – in una mera petizione di principio da un lato e di stanche ed improprie litanie giurisprudenziali dall’altro.

Si legge infatti nella motivazione della decisione del collegio della sesta sezione penale che la valutazione dei giudici d’appello non contrasta col dato normativo e con la prevalente giurisprudenza di legittimità “con particolare riguardo alle modalità complessive dell’azione”, avendo già dimenticato che tra quelle modalità manca una delle più rilevanti, cioè il peso.

E si cita una precedente decisione della Suprema Corte che ha escluso la lieve entità in conseguenza dell’elevata purezza dello stupefacente – in quel caso cocaina – oggetto del reato e dell’elevato numero di dosi che era possibile ricavarne, verosimilmente sul presupposto che quella purezza avrebbe consentito di “tagliare” più volte la sostanza, senza privarla dell’effetto drogante. Ma, come si è visto, la purezza non era stata affatto menzionata, almeno per ciò che è dato sapere attraverso la sola lettura della decisione qui annotata, nella motivazione della sentenza della Corte di appello.

Consumata questa prima inversione di rotta, c’è poi la seconda.

I giudici di legittimità concedono che i principi ai quali hanno appena fatto riferimento “conservano certamente margini di inevitabile indeterminatezza” ma, al tempo stesso, considerano che l’attività illecita del ricorrente, in quanto stabile e duratura, gli abbia verosimilmente fruttato ricavi consistenti.

In altre parole: a principi indeterminati seguono conseguenze fondate su stime di verosimiglianza.

Decisioni come questa, da intendere come piccoli frammenti di un mosaico ben più ampio, concorrono ad alimentare il fenomeno doppiamente pericoloso della giurisprudenza che attribuisce una spropositata rilevanza alla conservazione dei provvedimenti impugnati e che, per farlo, si accontenta di standard probatori sempre più risicati e discutibili.