La Cassazione sezione 1 con la sentenza numero 12096 depositata il 27 marzo 2025 ha stabilito, in tema di reati militari, che il delitto di rivelazione di segreti a scopo di spionaggio, di cui all’art. 86, cod. pen. mil. pace, è punibile a titolo di tentativo solo quando la condotta, per cause indipendenti dalla volontà dell’agente, è interrotta prima che si sia realizzato l’ingresso della notizia segreta nella sfera di disponibilità di un soggetto non autorizzato a riceverla, non essendo necessaria, per il perfezionamento del reato, la dimostrazione dell’“effettiva fruizione” della notizia oggetto di cessione da parte del destinatario.
