Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 9991/2025, udienza del 4 marzo 2025, ha affrontato il tema dell’incidenza della sopravvenuta sentenza di condanna sulle esigenze cautelari al fine di stabilire se tale evento comporti sempre e comunque un aggravamento delle esigenze cautelari, preservabili solo con la misura cautelare di massimo rigore, o se invece il giudice procedente sia tenuto a valutarlo unitamente ad altri elementi.
La risposta va in primo luogo rinvenuta nella previsione di carattere generale contenuta al comma 4 dell’art. 299, cod. proc. pen.: la norma in oggetto – nel rimettere al giudice, investito dell’istanza di sostituzione della misura cautelare con altra più afflittiva, la concreta individuazione dei casi cui deve conseguire l’aggravamento dei pericula libertatis – consente di affermare che la sentenza di condanna ad una pena elevata sia senza dubbio un elemento da valutare nell’apprezzamento della concretezza ed attualità del pericolo di fuga e di reiterazione del reato (cfr. Sez. 4, n. 25008 del 15/01/2007, Rv. 237001, nonché Sez. 6, n. 159 del 23/01/1992, Rv. 189461).
Sulla stessa linea si pone il testo dell’art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen.: a seguito di una sentenza di condanna il giudice, per stabilire se risulti taluna delle esigenze indicate nell’art. 274, comma 1, lett. b) e c), dovrà tenere conto “anche” dell’esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti. Tale precisazione richiede all’evidenza che il predetto esito sia valutato unitamente agli altri elementi sintomatici del pericolo di fuga e/o di recidivanza.
In breve, secondo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, che merita di essere condiviso, la pronuncia di una sentenza di condanna in primo grado a pena elevata può fondare un provvedimento di aggravamento della misura cautelare già in atto, a norma degli artt. 299, comma 4, e 275, comma 1-bis, cod. proc. pen., non in modo automatico, ma all’esito di una valutazione congiunta ad altri e preesistenti elementi specificamente sintomatici del pericolo di fuga o di reiterazione del reato (così in motivazione cfr. Sez. 6 n. 34691 del 7 luglio 2016, Rv. 267796).
