Sta facendo discutere l’idea lanciata dal senatore pidiessino Dario Franceschini di risolvere drasticamente ogni questione legata all’attribuzione dei cognomi ai figli (a questo link per il report del quotidiano Avvenire).
Sarebbe ora, secondo lui, di dargli esclusivamente il cognome della madre: non più problemi con la gestione del doppio cognome e un risarcimento, seppur tardivo e simbolico, di un’ingiustizia che si perpetua da tempo immemorabile e che ha contribuito non poco alla disuguaglianza di cui sono ancora oggi vittime le donne.
A giudicare dalle reazioni la proposta di Franceschini ha ben poche chance di successo ma sarebbe un errore destinarla all’oblio senza cogliere l’occasione di riflessione che ci è offerta.
Viene a proposito una recentissima sentenza della Cassazione civile di cui si darà atto nella parte finale, occorrendo prima qualche chiarimento sull’istituto che ne è stato l’oggetto.
Le Regole venete
Come si apprende dal sito web istituzionale della Regione Veneto (a questo link per la consultazione), “Le Regole sono istituzioni antiche, fondate sull’aggregazione di famiglie che si identificano fortemente con il territorio nel quale vivono; ogni nucleo familiare è individuato da un “fuoco” ed è chiamato alla gestione e al godimento di beni la cui proprietà è collettiva. Tali beni costituiscono un patrimonio, detto patrimonio antico, che non può essere venduto, diviso o acquisito per usucapione, proprio per mantenere intatta la sua consistenza nel tempo; a questo scopo la legge impone che i beni rimangano vincolati alle attività agro-silvo-pastorali, e che i terreni di proprietà della regola non subiscano riduzioni di superficie. I diritti regolieri erano tradizionalmente trasmessi per via paterna, ma alcune Regole, adeguandosi alle trasformazioni culturali e sociali, permettono oggi la trasmissione anche in linea femminile”.
Le Regole di comunione familiare del Comelico ed in particolare la Regola di Casamazzagno
Il sito web della Val Comelico (a questo link per la consultazione) ce ne dà questa descrizione:
“Le “Regole di comunione familiare” del Comelico sono la testimonianza del forte legame tra la comunità locale e il proprio territorio che si tramanda da oltre un millennio.
Le famiglie regoliere hanno trasferito di padre in figlio le proprietà comuni di boschi e pascoli insieme ai diritti di appartenenza alla Regola di comunione familiare e al costante impegno per conservare e migliorare il patrimonio ambientale.
I beni silvo-pastorali, amministrati attraverso norme approvate democraticamente dall’assemblea dei regolieri e contenute in antichi codici rurali detti “Laudi – Statuti”, rappresentano da sempre la principale fonte di sostentamento della popolazione locale.
Ancora oggi, infatti, sono il punto di forza dell’offerta turistica delle Dolomiti Comelicesi, caratterizzata da contenuti ambientali e paesaggistici davvero unici.
Le Regole di comunione familiare hanno saputo nel tempo adeguare la propria funzione e in questi anni hanno promosso numerose azioni di valorizzazione dell’ambiente indirizzate alla fruizione sostenibile del territorio.
Le Regole di comunione familiare, che garantiscono una gestione armonica dei beni spontanei del territorio nel rispetto di tradizioni centenarie un tempo enti di diritto pubblico perché concorrevano direttamente al bilancio comunale, oggi sono diventate di diritto di privato e definite “Comunioni Familiari” a partire dalla legge 102/1971, che conferisce loro il titolo di azienda di diritto privato.
Nell’area di Comelico sono ancora attive 16 Regole di comunione familiare così descritte:
Comune di Comelico Superiore: Regola di Padola – Regola di Dosoledo – Regola di Casamazzagno – Regola di Candide;
Comune di San Nicolo di Comelico: Regola di San Nicolo – Regola di Costa;
Comune di Danta di Cadore: Regola di Tutta Danta – Regola di Mezza Danta;
Comune di Santo Stefano di Cadore: Regola di Santo Stefano – Regola di Campolongo – Regola di Casada – Regola di Cotalissoio;
Comune di San Pietro di Cadore: Regola di San Pietro – Regola di Presenaio – Regola di Valle – Regola di Costalta”.
Il caso giudiziario
A dispetto dell’armoniosa tradizione tramessa dai siti web citati, qualcuno sembra non essere d’accordo.
Lo storico GZR e sua figlia MZR hanno avviato una controversia contro la Regola di Casamazzagno.
Ne ha parlato diffusamente la stampa locale (a questo link per la consultazione del reportage del quotidiano Il Gazzettino), all’indomani della sentenza della Corte di appello lagunare (allegata alla fine del post in versione anonimizzata) che si è pronunciata sulla vicenda, riformando parzialmente la decisione del Tribunale di Belluno.
In estrema sintesi, l’oggetto del contendere si può identificare nella contrarietà degli attori alla trasmissione ereditaria in linea esclusivamente maschile dei diritti sulle proprietà collettive (in particolare beni fondiari quali boschi e pascoli) incluse nel territorio dolomitico governato dalla Regola suddetta.
Così ne parla Il Gazzettino nell’articolo citato:
“La corte d’Appello di Venezia condanna la Regola, che non tiene conto dell’evoluzione dei tempi e continua a discriminare le donne.
Con una sentenza recente, infatti, la Corte d’appello di Venezia ha stabilito che si debba “tener conto dell’evoluzione dei modelli familiari e sociali e rispettare il principio costituzionale di uguaglianza di genere femminile e maschile”. I giudici, di fatto, condannano così il radicato maschilismo che pervade certe località sulle montagne del Veneto ma non solo. Maschilismo che si concretizza in vere e proprie Regole di comportamento da seguire per far sì che la linea che è stata sempre seguita non subisca cambiamenti o tentativi di emancipazione femminile.
In particolare, la decisione della Corte si riferisce a un’antica istituzione secondo cui le famiglie del luogo che posseggono beni fondiari devono gestire le loro proprietà collettive attraverso gli organi statuari. Si tratta della cosiddetta Regola di Casamazzagno, nel Comelico, che più in generale coinvolge l’intera area circostante, compresa Cortina d’Ampezzo, da sempre restia a qualsiasi forma di modernizzazione di questo sistema arcaico e discriminatorio […]
La Regola di Casamazzagno, nel Comelico, stabilisce che le famiglie del luogo che posseggono beni fondiari devono gestire le loro proprietà collettive attraverso gli organi statuari […]
Ma quanto vale questa tradizionale usanza? Le proprietà amministrate secondo questa istituzione, in una delle zone montane più note e frequentate d’Italia, supera l’80% del territorio. E le antiche famiglie a cui appartengono sono circa 1.100 e rappresentano il 40% dell’intera popolazione residente (anche se sono più che dimezzate in un secolo). Un vero e proprio tesoretto in mano a pochissimi, che non sembrano affatto propensi a privarsene. Per timore di perdere un privilegio trasmesso di generazione in generazione che però appare oggi anacronistico e discriminatorio.
Le antiche famiglie che possiedono la maggior parte delle proprietà in questo territorio rappresentano il 40% della popolazione”.
La decisione della Corte di cassazione
Come si preannunciava in avvio, il caso della Regola di Casamazzagno è arrivato in Cassazione ed è stata definito da Cassazione civile, Sez. 1^, sentenza n. 2295/2025 del 31 gennaio 2025.
Il collegio di legittimità ha rigettato il ricorso avverso la decisione della Corte di appello di Venezia.
Lo ha fatto sulla base di questo principio di diritto: “In tema di comunioni tacite familiari, le “Regole” venete sono persone giuridiche di diritto privato, la cui autonomia statutaria è subordinata ai principi della Costituzione e dell’ordinamento giuridico dello Stato e soggetta al sindacato del giudice ordinario ai sensi dell’art. 23 c.c., sicché le norme statutarie che attribuiscono, anche indirettamente, un ruolo di preminenza nella gestione agli appartenenti di sesso maschile, sono illegittime per manifesta violazione del principio di eguaglianza. (Principio applicato con riferimento alle modifiche statutarie introdotte dalla Regola di Casamazzagno, che, in luogo del riferimento alla discendenza maschile, aveva inserito quello agli “antichi cognomi”, parimenti non rispettoso del dettato costituzionale, essendo il cognome trasmesso, di regola, dal padre)”.
Note conclusive
C’è ancora molto da restituire alle donne e sono ancora tante le resistenza maschili in nome di una tradizione arcaica e decisamente indifendibile.
I giudici veneziani e la Suprema Corte hanno dato un’altra picconata ad ingiustificati privilegi di generi e si può solo rendergliene merito.
Credito fotografico
L’immagine che illustra il post è stata tratta dal sito web https://www.dolomitivalcomelico.it
