Avvocato e Giudice onorario: “do ut des”

Dal diritto romano ai giorni nostri dobbiamo prendere atto dell’imbarbarimento della locuzione “do ut des”.

Dal Consiglio Nazionale Forense apprendiamo che costituisce (anche) grave illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, nella sua qualità di Giudice onorario, conferisca l’incarico di ausiliario a professionisti compiacenti al fine di vedersi retrocedere una parte dei compensi liquidati loro.

Nel caso di specie, il professionista veniva condannato in sede penale, in forza di sentenza di patteggiamento, alla pena di due anni di reclusione -pena sospesa e non menzione, con restituzione della somma percepita illecitamente.

In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha confermato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per un periodo di anni 1 e mesi 6.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 365 del 9 ottobre 2024