Archiviazione del procedimento penale: non determina alcun vincolo per il giudice civile riguardo all’individuazione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno (Vincenzo Giglio)

Cassazione civile, Sez. 1^, ordinanza n. 375/2025 dell’8 gennaio 2025 (RV 673604-02), ha ribadito che, ove ricorra un fatto illecito suscettibile di integrare gli estremi di un reato ed ai fini dell’individuazione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, l’intervenuta archiviazione in sede penale non determina alcun vincolo per il giudice civile.

È già stato più volte affermato, infatti, dalla giurisprudenza di legittimità (così, di recente, Cassazione civile, Sez. 3^, ordinanza n. 25438/2023, pubblicata il 29 agosto 2023) il principio che ritiene necessaria una valutazione autonoma del fatto illecito da parte del giudice civile in caso di intervenuto decreto di archiviazione in ambito penale che non può essere equiparato ad una sentenza di proscioglimento; pertanto, nel caso di fatto illecito, il giudice civile è sempre tenuto, quali che siano i contenuti del decreto di archiviazione e l’attività prodromica alla sua adozione, a compiere una propria valutazione circa la sussistenza o meno del fatto di reato, al fine di individuare il termine di prescrizione applicabile, che potrà essere o quello biennale di cui al comma 2 del citato art. 2947 c.c. o quello maggiore eventualmente ricollegabile al reato, ai sensi della prima parte del comma 3, con decorrenza in ogni caso dalla data dell’illecito.