La Cassazione sezione 3 con la sentenza numero 7044/2025 ha stabilito che è inammissibile l’istanza di rinvio del processo per legittimo impedimento del difensore, avanzata direttamente in udienza e documentata mediante fotocopia di un certificato medico, posto che l’art. 121 cod. proc. pen. richiede che le memorie e le richieste rivolte al giudice siano presentate dalle parti con deposito in cancelleria, senza possibilità di produrre fotocopie con riserva di esibizione dell’originale, ostandovi la necessità di un’immediata decisione giudiziale, incidente sul prosieguo delle attività processuali, alla stregua degli atti prodotti “hic et nunc“.
La Suprema Corte ha precisato le ragioni del mancato accoglimento della istanza di rinvio per legittimo impedimento dell’avvocato R.M..
L’istanza è stata avanzata in udienza attraverso l’avvocato B., che ha prodotto la fotocopia di un certificato medico riguardante l’impossibilità di partecipare al processo dell’avvocato R.M..
In proposito, precisato che, come risulta dal verbale di udienza, è stata accertata l’assenza di regolare invio della richiesta a mezzo di tempestiva pec, l’istanza deve considerarsi inammissibile, stante la previsione di cui all’art. 121 cod. proc. pen. che statuisce l’obbligo per le parti di presentare le memorie e le richieste rivolte al giudice mediante deposito in cancelleria, senza, quindi, in ogni caso, il ricorso a fotocopie ( in tal senso, seppur con riguardo all’impedimento dell’imputato, Sez. 2 – n. 29182 del 18/09/2020 Rv. 279812 – 01; Sez. 5, n. 11787 del 19/11/2010 (dep. 24/03/2011) Rv. 249829 – 01; e in ordine all’impedimento per concomitante impegno difensivo, Sez. 6, n. 28244 del 30/01/2013) Rv. 256894 – 01).
In tale prospettiva risulta del tutto irrilevante giuridicamente la riserva formulata dall’avvocato B., sempre in udienza, di produrre, poi, l’originale del certificato medico, essendo necessario e ineludibile, come noto, che il giudice, e quindi la Corte nel caso di specie, decidano sulla base degli atti prodotti hic et nunc ovvero al momento della istanza, la quale, nel caso in esame e per le sue peculiarità, incidenti sul prosieguio o meno del processo, richiede una immediata decisione.

Ma se uno è malato , magari il giorno stesso, come fa a portare l’originale, al massimo riesce ad inviarlo al collega in copia. Non ho parole. La fiducia negli avvocati è massima! Sentenza aberrante
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