L’atto abilitante, “conditio sine qua non”, per poter esercitare il ministero difensivo giunge in cassazione.
Nella pratica conosciamo tutti i tempi biblici per avere un certificato 335 cpp da utilizzare come atto abilitante per il deposito della nomina tramite portale, in questo quadro paradossale abbiamo fatto una piccola ricerca sul sito sentenzeWeb della cassazione ed abbiamo inserito la voce “atto abilitante”.
L’intenzione è quella di scoprire se la cassazione si è occupata e in che modo dell’atto abilitante.
La ricerca, che non ha alcuna pretesa di scientificità, ha portato alla luce che in due occasioni la cassazione penale si è occupata di vicende che richiamano il deposito “tramite il Portale di deposito degli atti penali (PDP) la nomina difensiva in favore dell’avvocato C., sottoscritta dalla ricorrente, firmata digitalmente e allegata all’atto abilitante”.
La prima vicenda si può riassumere così:
“in data 2 novembre 2021 veniva depositata tramite il Portale di deposito degli atti penali (PDP) la nomina difensiva in favore dell’avvocato C., sottoscritta dalla ricorrente, firmata digitalmente e allegata all’atto abilitante, ossia la convalida e il decreto di sequestro del 25 ottobre 2021;
mentre in data 4 novembre 2021 era stata così tempestivamente depositata in forma cartacea l’istanza di riesame, nell’ultimo giorno utile all’uopo;
solamente nel pomeriggio di detto giorno era pervenuto, da parte della Procura della Repubblica di Civitavecchia, il rigetto del deposito dell’atto di nomina;
lo stesso Tribunale del riesame aveva comunque ritenuto che tale rigetto non fosse rispondente al quadro normativo di riferimento;
la nomina del difensore era appunto avvenuta secondo le regole tecniche, in esecuzione del decreto ministeriale del 13 gennaio 2021 e delle specifiche del direttore della Dgsia;
al contrario il Tribunale del riesame, sia pure non condividendo le argomentazioni del Pubblico ministero, aveva osservato, con valutazione invero assorbente, che la nomina non recava la sottoscrizione digitale;
la sottoscrizione, in formato Cades con trasformazione del formato con estensione .p7m, era invece avvenuta tempestivamente tramite deposito al Portale, e solo tardivamente – al di là dei termini di deposito della richiesta di riesame – era intervenuto il rigetto del predetto deposito, tra l’altro per ragioni che lo stesso Tribunale non aveva condiviso;
era evidente la lesione dei diritti difensivi, tenuto altresì conto di un vincolo apposto su beni di proprietà della ricorrente per ipotesi di reato ormai prescritte.
Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso.
La ricorrente ha dimesso memoria integrativa”.
La Cassazione sezione 3 con la sentenza 23098/2022 accoglierà il ricorso della difesa ma quello che interessa è che la Suprema Corte prende atto della necessità di allegare l’atto abilitante per poter depositare la nomina difensiva, secondo “le regole tecniche, in esecuzione del decreto ministeriale del 13 gennaio 2021 e delle specifiche del direttore della Dgsia”.
Si certifica che senza atto abilitante il difensore non può depositare la nomina difensiva nonostante che, la stessa cassazione, sezione 3 nella seconda sentenza in argomento numero 43244/2023 scriva che “occorre chiarire, ai fini di un generale inquadramento dell’istituto, che l’atto di nomina del difensore non richiede alcuna peculiare formalità, neppure essendo prevista, allorquando la nomina venga effettuata alla sola presenza di quest’ultimo, l’autenticazione, quantunque l’atto venga trasmesso all’autorità giudiziaria a mezzo raccomandata o di posta elettronica, della sua sottoscrizione (Sez. 4, Sentenza n. 10551 del 09/03/2021, Khalid, Rv. 280702; Sez. 6, Sentenza n. 57546 del 21/12/2017, Spampinato, Rv. 271729), non essendo tale requisito richiesto dall’art. 96 cod. proc. pen..
Ciò non toglie, tuttavia, che la suddetta dichiarazione debba presentare il minimum imprescindibile affinché possa essere ricollegata al mandante, ovverosia l’apposizione della sottoscrizione dell’indagato o dell’imputato, attesa l’importanza e la delicatezza dell’incarico conferito, in data anteriore o comunque contestuale all’atto cui è riferito il mandato difensivo (Sez. 3, n. 2401 del 30/06/1999, Lobina, Rv. 215073)”.
In conclusione l’atto di nomina non richiede alcuna “peculiare formalità” per il rilascio ma per il suo effettivo esercizio richiede l’allegazione dell’atto abilitante : “secondo le regole tecniche, in esecuzione del decreto ministeriale del 13 gennaio 2021 e delle specifiche del direttore della Dgsia”
È il teatro dell’assurdo della giustizia di tutti i giorni che conoscono solo gli avvocati che esercitano.
La situazione paradossale che si è creata per poter esercitare il diritto di difesa nasce da una comunicazione della DGSIA (Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati) dell’11 febbraio 2021.
Dove è scritto nel codice di procedura penale che il diritto di difesa necessita dell’atto abilitante?
La nomina non è più sufficiente, ora si deve individuare l’atto abilitante, proprio per questo il certificato 335 cpp andrebbe rilasciato immediatamente e non con i tempi attuali.
Il diritto applicato non può sottostare alla tecnologia altrimenti si generano mostri.
