La Cassazione sezione 5 con la sentenza numero 7273/2025 ha ricordato che in tema di riesame avverso misure cautelari reali, integra una causa di nullità d’ordine generale a regime intermedio, per violazione del diritto al contraddittorio delle parti, la mancata acquisizione da parte del Tribunale di tutti gli atti specificamente posti a fondamento del provvedimento di vincolo, in quanto in tal modo si pregiudica la possibilità di delineare il contenuto del proposto gravame e si sottrae comunque al giudice il materiale cognitivo utilizzato per l’emissione della misura.
Secondo l’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013 Rv. 254893).
Quanto al primo motivo il Tribunale del riesame offre una risposta apparente, affermando che «alla luce della documentazione in atti e delle considerazioni sopra svolte» la doglianza fosse infondata.
A ben vedere nel corso della motivazione impugnata si trova il riferimento alla sola informativa del 30 novembre 2023, mentre la difesa lamenta in questa sede, e aveva lamentato dinanzi al Tribunale del riesame, l’omessa trasmissione degli atti posti a fondamento — perché ivi richiamati — del decreto di perquisizione.
L’esame degli atti è consentito, data la censura integrata da error in procedendo (cfr. Sez. U. 31 ottobre 2001, Policastro, Rv. 2200928).
Emerge che effettivamente il decreto di perquisizione e sequestro fa riferimento alla informativa del 10 luglio 2024, che contiene gli esiti delle indagini che hanno rappresentato le modalità attraverso le quali si era giunti alla proposta di aggiudicazione oggetto della imputazione.
Nel fascicolo si rinviene solo l’informativa del 30 novembre 2023 e non anche quella, pure citata, del 10 luglio 2024.
Il motivo è quindi fondato in quanto, si badi, non si verte in tema di tardiva o frazionata trasmissione degli atti, che posticipano il decorso del termine di dieci giorni per la decisione sull’istanza di riesame: infatti, le Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, Cavalli, Rv. 255581 – 01 hanno affermato che nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall’art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, ma il diverso termine indicato dall’art. 324, comma terzo, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria.
Nel caso in esame si verte in tema di omessa trasmissione di atti che andavano allegati e non sono stati richiesti dal Tribunale del riesame.
Sul punto la motivazione ora impugnata è apparente, in quanto non chiarisce sulla scorta di quali elementi la censura difensiva sia infondata, non entrando nel dettaglio degli atti che andavano allegati e di quelli che lo erano effettivamente stati.
A riguardo deve richiamarsi quanto affermato da Sez. 6, n. 13937 del 09/03/2022, Tonelli, Rv. 283141 – 01, che ha chiarito che in tema di riesame dei provvedimenti di sequestro, il pubblico ministero ha l’obbligo di trasmettere al tribunale i soli atti posti a sostegno del decreto impugnato, in quanto l’art. 324, comma 3, cod. proc. pen. non contiene alcun rinvio all’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., norma che, in relazione alle misure cautelari personali, impone di allegare anche gli elementi sopravvenuti favorevoli alla persona sottoposta ad indagini (conf.: N. 53160 del 2016 Rv. 269497 – 01).
E’ proprio l’obbligo di trasmissione degli atti posti a fondamento del provvedimento reale che determina una causa di nullità d’ordine generale a regime intermedio, per violazione del diritto al contraddittorio delle parti, allorché il Tribunale non abbia ricevuto la trasmissione di tutti gli atti specificamente posti a fondamento del provvedimento di vincolo, in quanto in tal modo si pregiudica la possibilità di delineare il contenuto del proposto gravame e si sottrae comunque al giudice il materiale cognitivo utilizzato per l’emissione della misura (Sez. 1, n. 49876 del 29/11/2019, Moyes, Rv. 277644 – 01; conf. : N. 36531 del 2015 Rv. 264871 – 01).
Tale principio è declinato da Sez. 1 Moyes, rappresentando che l’assenza di un termine perentorio di trasmissione non si risolve però nell’assenza di presidi per la compiuta integrazione di una base informativa adeguata ad una corretta decisione: ancora le Sezioni unite – Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, Cavalli, Rv. 255581 – hanno precisato che il Tribunale, siccome deve decidere su un compendio documentale completo, “può e deve disporre l’acquisizione degli atti mancanti …“.
Il Tribunale non ha però ritenuto di disporre alcuna integrazione, con la conseguenza che sono rimasti estranei al contraddittorio camerale atti e documenti nella loro integralità posti a fondamento del decreto di sequestro
Ciò determina una nullità, perché si è impedito un utile intervento difensivo nella procedura di riesame.
L’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. prescrive l’osservanza, a pena di nullità, delle disposizioni concernenti l’intervento (oltre che l’assistenza o la rappresentanza) dell’imputato e delle altre parti private.
Con tale formula normativa si vuol intendere che imputato e parti private devono essere posti nelle concrete ed effettive condizioni per far valere i loro interessi processuali, con la conseguenza che le disposizioni concernenti l’intervento non si esauriscono in quelle concernenti gli avvisi di udienza ma trovano naturale completamento in quelle che mirano ad assicurare una partecipazione consapevole.
Non può sfuggire che la conoscenza parziale, soltanto nelle parti selezionate dal pubblico ministero in una unilaterale prospettiva d’accusa, di atti che pur hanno fondato l’emissione del provvedimento di sequestro, non pone i contro-interessati nelle condizioni per articolare, con la necessaria puntualità e completezza, rilievi critici sul merito della scelta compiuta dal pubblico ministero.
Va pertanto riaffermato il principio di diritto per il quale, in tema di riesame avverso misure cautelari reali, integra una causa di nullità d’ordine generale a regime intermedio, per violazione del diritto al contraddittorio delle parti, la mancata acquisizione da parte del Tribunale del riesame di tutti gli atti specificamente posti a fondamento del provvedimento di vincolo, in quanto in tal modo si pregiudica la possibilità di delineare il contenuto del proposto gravame e si sottrae comunque al giudice il materiale cognitivo utilizzato per l’emissione della misura.
L’ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio al Tribunale del riesame, in diversa composizione, che provvederà, previa acquisizione degli atti posti a fondamento del provvedimento impugnato, a nuovo esame dell’impugnazione cautelare proposta.
