La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 10910/2025, dopo aver ricostruito la cornice normativa in tema, indica la procedura da seguire in fase impugnatoria contro i provvedimenti di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Fatto:
Il ricorrente impugna con ricorso il provvedimento emesso il 07/06/2024 dal Tribunale di sorveglianza di L’Aquila che ha dichiarato inammissibile l’opposizione ex art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 avverso il decreto del 20/06/2023 di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata dal ricorrente per superamento del limite di reddito previsto dalla legge.
Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibile l’atto di opposizione partendo dalla premessa per la quale, per effetto del rinvio, operato dall’art. 99, comma 3, d.P.R. 115/, al processo speciale per gli onorari di avvocato, la fase di opposizione che si svolge innanzi al giudice di merito è disciplinata dalle forme del rito sommario di cognizione ex art. 702-bis cod. proc. civ. ed ora, a seguito degli interventi legislativi della riforma Cartabia, per i procedimenti instaurati dopo il 28/02/2023, dalle forme del rito semplificato di cui agli artt. 281-decies e seguenti cod. proc. civ. Tanto premesso, il Tribunale ha ritenuto che, nel caso di specie, l’atto introduttivo dell’opposizione fosse completamente mancante dei requisiti previsti dalle anzidette norme.
Decisione:
Ricordiamo che si contrappongono due indirizzi, il primo ritiene che in tema di patrocinio a spese dello Stato, al procedimento di opposizione avverso il rigetto dell’istanza di ammissione al beneficio si applica la disciplina del rito civile sommario di cognizione di cui all’art. 702-bis cod. proc. civ., in forza del rinvio di cui all’art. 99, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, alle forme del processo speciale previsto per gli onorari di avvocato.
L’altro orientamento ritiene invece che il procedimento relativo all’ammissione al patrocinio ed all’impugnazione del provvedimento di rigetto debba ritenersi regolato dalle disposizioni generali previste dall’ordinamento per il procedimento principale con il quale esso si trova in rapporto di incidentalità.
La Suprema Corte premette che l’art. 99, comma 3, d.P.R. 115/2002, stabilisce che il rito con cui deve essere celebrato il processo di opposizione ai provvedimenti di rigetto è quello speciale previsto per la liquidazione gli onorari di avvocato e che l’ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.
Il rinvio operato da detta norma al procedimento previsto per la liquidazione degli onorari da avvocato era originariamente disciplinato dagli artt. 28 e segg. della legge 13 giugno 1942, n. 794, ed è attualmente regolato, stante l’intervento degli artt. 14 e 15 ad opera del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, dal procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis cod. proc. civ., introdotto con l’art. 51 della Legge 18 giugno 2009, con l’obiettivo di giungere ad una rapida definizione della domanda. Sullo specifico tema del rito del processo di opposizione di cui al richiamato art. 99, nella giurisprudenza di questa Sezione si sono formati due orientamenti.
Uno, che considera il richiamo di cui al comma 3 dell’art. 99, come recettizio delle forme processuali di cui agli artt. 702-bis e segg. cod. proc. civ., in forza del rinvio a siffatta disciplina operato dagli artt. 14 e 15 d. Igs. 150/2011, che hanno sostituito l’art. 28 L. 794/1942.
Secondo tale indirizzo: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, al procedimento di opposizione avverso il rigetto dell’istanza di ammissione al beneficio si applica la disciplina del rito civile sommario di cognizione di cui all’art. 702-bis cod. proc. civ., in forza del rinvio di cui all’art. 99, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, alle forme del processo speciale previsto per gli onorari di avvocato” (Sez. 4, n. 10009 del 03/12/2021, dep. 23/03/2022, Prevete, Rv. 282858).
L’altro orientamento ritiene invece che il procedimento relativo all’ammissione al patrocinio ed all’impugnazione del provvedimento di rigetto debba ritenersi regolato dalle disposizioni generali previste dall’ordinamento per il procedimento principale con il quale esso si trova in rapporto di incidentalità.
Si tratta di indirizzo che muove dai principi espressi dalle Sezioni unite, n. 30181 del 24/05/2004, Graziano, secondo cui gli elementi di specialità caratterizzanti il procedimento per l’ammissione al patrocinio a carico dello Stato consentono di qualificare tale procedimento «come un procedimento collaterale e secondario rispetto al rapporto processuale principale di cui è indiscutibilmente una procedura accessoria, intesa a garantire la difesa del soggetto nel giudizio penale di cognizione ordinaria», imponendo la necessità di coordinare tale sub-procedimento, per le fasi non disciplinate, con le disposizioni generali previste dall’ordinamento per il procedimento principale rispetto al quale si trova in rapporto di incidentalità, e cioè con la disciplina del processo penale di cui agli art. 548 e ss. cod. proc. pen.
Secondo la pronuncia n. 13230 resa dalla cassazione sezione 4 il 27/01/2022, Galloni (non mass.), il mutato quadro normativo di riferimento, con specifico riguardo alla procedura da seguire in fase impugnatoria, determinato dalla sostituzione della disciplina dell’art. 28 L. 794/1942, con quella dell’art. 14 d. Igs. 150/2011, che espressamente rinvia agli artt.702-bis e segg. cod. proc. civ., non muta il quadro di riferimento.
Il ragionamento svolto dalla decisione si articola sul caso dalla medesima affrontato – sovrapponibile a quello trattato dalle Sezioni unite Graziano- relativo alla legittimazione del difensore ad agire, in proprio, in sede di impugnazione, avverso il decreto di diniego del beneficio, in assenza di procura speciale ex art. 125 cod. proc. civ. – e distingue fra il procedimento, da ritenersi ‘autonomo’ relativo alla liquidazione dei compensi del custode e dell’ausiliario, cui per espressa previsione normativa deve applicarsi il rito civile di cognizione sommaria, con competenza esclusiva del giudice civile (Sez. U civ., n. 19161 del 03/09/2009, Rv. 609887) e quello accessorio al processo per il quale il patrocinio è richiesto, che, proprio in quanto accessorio non può che seguire il rito cui accede (cfr. anche Sez. 4, n. 15180 del 16/11/2016, dep. 2017, Missere, Rv. 269599).
In questa direzione, si colloca anche altra pronuncia della cassazione Sezione 4 (n. 1223 del 16/10/2018, dep. 11/01/2019, Muccì, Rv. 274908) che, dando atto della natura meramente compilativa del d.P.R. 115/2002 e della non ricettizietà del comma 3 dell’art. 99, proprio prendendo le mosse dal pronunciamento delle Sezioni unite civili e dalla sentenza delle Sezioni unite penali Di Dona (n. 25 del 24/11/1999), afferma l’abnormità del provvedimento con cui il presidente del Tribunale abbia disposto la trasmissione al giudice civile dell’opposizione proposta avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell’ambito di un procedimento penale, in quanto tale opposizione, a differenza di quella al decreto di liquidazione del compenso al custode o all’ausiliario del giudice, va proposta al giudice penale stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale; l’abnormità risiedendo nella conseguente impossibilità di proseguire il procedimento nelle forme previste dalla legge.
Resta, pertanto confermata, la persistente valenza delle considerazioni sulla natura collaterale e secondaria della situazione giuridica e degli interessi che in esso vengono in rilievo, rispetto allo sviluppo del rapporto processuale fondamentale, facendone discendere il corollario della necessità di coordinamento di quell’autonomo ed accessorio procedimento incidentale con le disposizioni generali previste dall’ordinamento per il procedimento principale, e quindi con la disciplina propria del processo penale quando il primo insorga, sia trattato nel corso di quest’ultimo e sia destinato, una volta esauritosi, a restare in questo assorbito (in questo senso anche Sez. 4, n. 29385 del 26/05/2022, Vetrugno Andrea, Rv. 283424, massimata nei seguenti termini: In tema di patrocinio a spese dello Stato, infatti, il rinvio al processo “speciale” per gli onorari di avvocato di cui all’art. 99, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non esclude, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 14 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 e del richiamo in esso previsto alla disciplina del rito sommario di cognizione di cui all’art. 702-bis e segg. cod. proc. civ., che al procedimento di opposizione avverso il rigetto dell’istanza di ammissione al beneficio si applichino le previsioni degli artt. 76 e segg. d.P.R. n. 115 del 2002, che devono essere coordinate, per le fasi non espressamente disciplinate, con le disposizioni generali relative al processo penale principale).
Per tali ragioni, l’ordinanza impugnata che ha dichiarato l’inammissibilità della proposta opposizione ai sensi dell’art. 99 d.P.R. 115/2002, sull’erroneo presupposto che la detta fase di opposizione sia disciplinata dalle forme del rito sommario di cognizione ex art. 702-bis cod. proc. civ., ed ora, a seguito degli interventi legislativi della riforma Cartabia, per i procedimenti instaurati dopo il 28/02/2023, dalle forme del rito semplificato di cui agli artt. 281-decies e seguenti cod. proc. civ., deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila.
