Segnaliamo che nella Camera di consiglio odierna, la Consulta tratterà le seguenti tre questioni di costituzionalità riguardanti:
1) l’articolo 69, quarto comma, del codice penale nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’articolo 625-bis del codice penale sulla recidiva reiterata prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale;
2) l’articolo 14, comma 6, del decreto legislativo numero 286 del 1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dal decreto-legge n. 145 del 2024, come convertito, nella parte in cui, rinviando alle disposizioni di cui all’articolo 22, comma 5-bis, quarto periodo, della legge numero 69 del 2005, prevede che la Corte di cassazione, per i ricorsi contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 dell’articolo 14, giudichi in camera di consiglio sui motivi di ricorso e sulle richieste del procuratore generale senza intervento dei difensori;
3) l’articolo 34, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che:
a) la condanna pronunciata contro il genitore per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale comporta la sospensione dell’esercizio della responsabilità medesima, anziché la possibilità per il giudice di disporla;
b) la misura della sospensione della responsabilità genitoriale è disposta per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta, anziché in misura eguale a quella della pena principale inflitta.
