La Procura di Roma, nella sostanziale indifferenza degli avvocati e dei giudicanti, adotta una prassi singolare, inserisce la propria lista testi nel fascicolo, che ai sensi dell’articolo 553 c.p.p., viene trasmesso al giudice dell’udienza predibattimentale.
Nella pratica il giudicante oltre gli atti delle indagini avrà modo di consultare la lista dei testi della pubblica accusa con le relative circostanze su cui dovrà vertere l’esame che nella scansione dei tempi processuali andrebbe predisposta e depositata all’esito dell’udienza predibattimentale e nelle modalità indicate dall’art. 555 cpp.
Tra l’altro, all’esito dell’udienza predibattimentale, in caso di fissazione della prosecuzione del giudizio ai sensi dell’articolo 554 ter comma 3 cpp nel momento che il giudicante dispone la restituzione del fascicolo di indagini al pubblico ministero, quest’ultimo deposita in udienza, brevi manu, la propria lista testi che viene inserita nel fascicolo dell’udienza dibattimentale.
Tale modo di procedere, comporta una doppia prassi distorta, che si concretizza in una possibile influenza del giudice dell’udienza predibattimentale che ha avuto modo di leggere i testi e le circostanze di prova che il pubblico ministero intende provare in caso di prosecuzione del giudizio e nel contempo si introduce una modalità di deposito brevi manu della lista testi del pm in contrasto con quanto previsto dall’articolo 555 comma 1 c.p.p. che indica le modalità di deposito in cancelleria delle liste dei “testimoni, periti o consulenti tecnici …”
Avevamo segnalato ai lettori, l’ordinanza del Tribunale di Roma, del 17 febbraio 2025, sezione 6 Giudice dott. Trani che all’esito dell’udienza predibattimentale (art. 554 bis cpp) e della disposta prosecuzione del giudizio (art. 554 ter comma 3) ha acquisito la lista testi difensiva depositata cartacea dal difensore.
La questione prospettata al giudicante è la seguente: la Procura di Roma abitualmente deposita la lista testi prima dell’udienza predibattimentale e ne chiede l’acquisizione in sede di udienza in camera di consiglio ed allora perché la difesa non può depositarla con la stessa modalità?
Il difensore, in sede di discussione chiedeva sentenza di non luogo a procedere perchè gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna e nel caso di prosecuzione del giudizio depositava lista testi difensiva.
Ricordiamo che con le disposizioni introdotte dall’art. 32, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si è inteso disciplinare la fase degli atti preliminari al dibattimento, mediante la previsione dell’udienza di comparizione predibattimentale, che, ai sensi dell’art. 554-bis, comma 1, cod. proc. pen., «si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell’imputato».
In tale udienza, va rilevato, confluiscono attività proprie dell’udienza preliminare, della fase predibattimentale e della fase di introduzione del dibattimento.
La disciplina, introdotta dalla c.d. “riforma Cartabia”, ha inteso sostanzialmente replicare, per i reati a citazione diretta, l’istituto dell’udienza preliminare (artt. 416 ss., cod. proc. pen.).
Tanto si coglie nitidamente dalla Relazione illustrativa del predetto decreto legislativo (pubblicata in G.U., n. 245 del 19 ottobre 2022, serie gen., supplemento straordinario, in part. pagg. 318-321), che, nella descrizione del nuovo istituto, opera continui richiami alle corrispondenti norme in tema di udienza preliminare.
Nella Relazione illustrativa si precisa che la previsione dell’udienza predibattimentale [come indicato dalla legge delega all’art. 1, comma 12, dalla lettera a) a g)] serve, da un lato, «a consentire un vaglio preliminare, più snello di quello previsto dagli articoli 416 ss. c.p.p., circa la fondatezza e la completezza dell’azione penale; dall’altro lato, risponde allo scopo di concentrare in un momento anticipato, precisamente definito nella sua collocazione, tutte le attività prodromiche a quelle propriamente istruttorie e decisorie tipiche della fase dibattimentale, per consentire una più efficiente organizzazione di questo momento dell’attività giudiziaria, liberando il giudice che vi è preposto da incombenze diverse da quelle istruttorie e decisorie».
Quanto ai possibili esiti decisori, l’articolo 554-ter cod. proc. pen. prevede che il giudice può pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei seguenti casi: se, sulla base degli atti di indagine trasmessi dal pubblico ministero ex art. 553 del cod. proc. pen., sussiste una causa di estinzione del reato o di improcedibilità o improseguibilità dell’azione penale, se il fatto non è previsto dalla legge come reato, il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o sussiste una causa di non punibilità (per qualsiasi causa) e se gli elementi acquisiti non consentono “una ragionevole previsione di condanna“.
Nel caso esaminato il Giudicante nel disporre la prosecuzione del giudizio, avanti altro giudice, disponeva l’acquisizione agli atti della lista testi difensiva rilevando che fino a quando si permetterà, al pubblico ministero di depositarla cartacea, all’esito dell’udienza predibattimentale, la stessa facoltà non si può negare alla difesa.
