Disastro aviatorio colposo : configurabilità e il criterio della contestualizzazione dell’evento(Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 10890/2025 ha ricordato che il reato di disastro aviatorio colposo di cui all’art. 449 cod. pen. presuppone un avvenimento grave e complesso tale da determinare una concreta situazione di pericolo per la pubblica incolumità nel senso della ricorrenza di un giudizio di probabilità relativo all’attitudine del fatto a ledere o a mettere in pericolo un numero non individuabile di persone, anche se appartenenti a categorie determinate di soggetti. Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di assoluzione dal reato di disastro aereo colposo per la mancanza di pericolo concreto per la pubblica incolumità, con valutazione “ex ante”, in relazione alle piccole dimensioni del mezzo, al numero delle persone trasportate, nella specie tre, al luogo di caduta, verificatasi nella fase terminale dell’atterraggio e quindi in una posizione in cui era da escludersi il coinvolgimento nel sinistro di ulteriori vittime, precisando, in motivazione che ai fini della configurabilità del reato in questione assume rilievo non solo il numero di persone potenzialmente coinvolte nella sfera di verificazione dell’evento ma anche – e in modo potenzialmente decisivo – il numero dei passeggeri presenti a bordo del velivolo (Sez. 4, n. 50222 del 03/12/2019, Rv. 277879).

Con particolare riferimento alla ipotesi di disastro colposo aviatorio la cassazione ha indicato come vada comunque verificata l’offensività del fatto alla luce del criterio della “contestualizzazione dell’evento“, con giudizio “ex ante”, nel senso che occorre verificare dalla visuale di un osservatore avveduto, posto nella stessa situazione materiale dell’agente, e dunque, alla luce degli elementi concretamente determinatisi (quali le dimensioni del mezzo, il numero di passeggeri che può essere trasportato, il luogo effettivo di caduta ecc.) se il fatto era in grado di esporre a pericolo l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone, richiedendosi, nella specie, la verosimiglianza della presenza di un numero indeterminato di persone nella sfera di esplicazione del fatto (Sez..4, n. 49620 del 12.10.2016, Rv. 268880).

Ebbene, nella specie, alla luce di dette coordinate ermeneutiche, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che il fatto per cui si procede integri il disastro aviatorio colposo e ciò in ragione delle caratteristiche concrete della fattispecie in cui vi è stata una concreta messa in pericolo del bene protetto, tenuto conto del luogo, dell’orario e del numero delle persone presenti che solo per una fortunata congiuntura non sono state coinvolte nell’incidente.