Cassazione e termine a difesa ex articolo 108 cpp (Riccardo Radi)

Avvocato riceve mandato il giorno prima della trattazione dell’udienza in cassazione, può chiedere un termine a difesa?

La Cassazione sezione 5 con la sentenza numero 9815/2025 ha ricordato che nel giudizio per cassazione, nel caso di revoca del precedente difensore e di nomina di uno nuovo verificatesi nell’immediatezza della celebrazione del processo, non è consentita la concessione di un termine a difesa poiché, in tale giudizio, l’intervento del difensore è meramente eventuale per i procedimenti che si celebrano in pubblica udienza ed è escluso per quelli in camera di consiglio in cui il contraddittorio, salvo che sia diversamente disposto, è meramente cartolare.

Nel caso esaminato, con udienza fissata il 10 dicembre 2024 avanti la cassazione.

L’avvocato A. (nominato difensore di fiducia con atto pervenuto a mezzo PEC solo in data 9 dicembre 2024, alle ore 16.59, in sostituzione dell’avv. M., che aveva rinunziato al mandato con comunicazione pervenuta in data 19 novembre 2024 a questa Corte e alla stessa T. in data 15 novembre 2024) ha chiesto, per l’odierna udienza, termine a difesa, ai sensi dell’art. 108 cod. proc. pen., per aver ricevuto mandato in epoca prossima alla celebrazione dell’udienza.

Al riguardo, si osserva che non e stato concesso il chiesto termine, secondo il quale “nel giudizio per cassazione, nel caso di revoca del precedente difensore e di nomina di uno nuovo verificatesi nell’immediatezza della celebrazione del processo, non è consentita la concessione di un termine a difesa poiché, in tale giudizio, l’intervento del difensore è meramente eventuale per i procedimenti che si celebrano in pubblica udienza ed è escluso per quelli in camera di consiglio in cui il contraddittorio, salvo che sia diversamente disposto, è meramente cartolare” (Sez. 5, n. 2655 del 05/10/2021, Chelucci, Rv. 282647; Sez. 1, n. 19784 del 10/04/2015, Belforte, Rv. 263459; Sez. 5, n. 9365 del 19/11/2013, Snopec, Rv. 258266).

Va, più in generale, rilevato che, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, il termine a difesa di cui all’art. 108 cod. proc. pen. è funzionale ad assicurare una difesa effettiva e non determina il diritto dell’imputato ad ottenere il rinvio dell’udienza in ogni caso di nomina tardiva, dovendo il diritto di difesa essere bilanciato con il principio della ragionevole durata del processo ed esercitato senza trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema di controllo delle scansioni e dei tempi del processo. (Sez. 4 n. 4928 del 27/10/2022, Rv. 284094)