Vizio di inosservanza delle norme processuali: non può essere dedotto per censurare l’omessa o erronea valutazione di elementi probatori (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 10303/2025, udienza del 30 gennaio 2025, ha ribadito il principio fissato dalle Sezioni unite penali, per il quale con il ricorso per cassazione non può essere dedotta la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 04).

In ogni caso, il sindacato demandato alla Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza del giudice di merito dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., anche dopo la novella ad opera della legge n. 46 del 2006, non può «concernere né la ricostruzione dei fatti, né il relativo apprezzamento probatorio, ma deve limitarsi al riscontro dell’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della sua rispondenza alle acquisizioni processuali; la funzione del controllo di legittimità sulla motivazione non è quella di sindacare l’intrinseca attendibilità dei risultati dell’interpretazione delle prove e di attingere il merito dell’analisi ricostruttiva dei fatti, ma soltanto di verificare che gli elementi posti a fondamento della decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee argomentative adeguate, che rendano giustificate, sul piano della consequenzialità, le conclusioni tratte» (tra le più recenti, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556 – 01, in precedenza Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Rv. 226074, Petrella; Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Rv. 234109; Sez. 3 n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217).

La Corte di cassazione è, infatti, giudice della motivazione e dell’osservanza della legge, e non del contenuto e del significato della prova, e dunque ad essa è normativamente precluso di procedere a una rinnovata valutazione degli elementi di fatto che la sentenza di merito ha posto a base della decisione o all’autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di lettura dei fatti e delle risultanze istruttorie, prospettati dalla difesa come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa di quelli seguiti dai giudici di merito; ciò, infatti, trasformerebbe la Corte di legittimità nell’ennesimo giudice del fatto (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370 – 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099).