Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 9618/2025, udienza del 19 febbraio 2025, ha chiarito che l’emissione di una sentenza di non luogo a procedere non implica necessariamente il definitivo accertamento di un fatto di reato.
Difatti, il vigente sistema processuale prevede anche l’iscrizione di provvedimenti non definitivi (ad esempio il decreto di archiviazione o la sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen.) avendo la Suprema Corte (v. Sez. U, n. 38954 del 30/05/2019, De Martino, Rv. 276463 – 01) avuto modo di chiarire la perfetta compatibilità anche delle iscrizioni delle decisioni ex art. 131-bis cod. proc. pen. adottate in sede di archiviazione ai sensi dell’art. 411, comma 1, cod. proc. pen. – principio certamente estensibile anche nel caso in cui la sentenza sia stata emessa all’esito della procedura ex artt. 554-bis e 554-ter cod. proc. pen. – con la conseguenza che alcuna lesione dell’art. 24 Cost. è prospettabile, nella misura in cui la speciale disciplina prevista dal comma 1-bis dell’art. 411 cod. proc. pen. consente all’indagato di dispiegare le proprie difese dinanzi al giudice investito della richiesta di archiviazione per tenuità del fatto.
Le stesse Sezioni unite “De Martino” hanno, infine, anche chiarito che l’iscrizione delle sentenze ex art. 131-bis cod. proc. pen. è anche compatibile con l’art. 2 del Protocollo n. 7 alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, anche osservando che la valutazione pregiudiziale sulla sussistenza del fatto e sulla sua attribuibilità all’indagato compiuta in sede di archiviazione (ma, come si è detto, il principio non può non valere anche in caso di sentenza ex art. 554-ter cod. proc. pen.) costituisca un accertamento assimilabile ad una dichiarazione di colpevolezza nel senso inteso da tale disposizione, avvenendo in una fase anteriore al giudizio. Né, infine, l’iscrizione in sé considerata può essere ritenuta un effettivo pregiudizio che l’indagato ha un reale interesse ad evitare.
L’esclusione dei provvedimenti che dichiarano la non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. dalle certificazioni del casellario, rende infatti evidente come l’iscrizione assolva esclusivamente a quella funzione di memorizzazione della loro adozione destinata ad esplicare i suoi effetti soltanto nell’ambito del sottosistema definito dalla disposizione all’interno del circuito giudiziario.
