Si segnala la proposta di modifica all’articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato per le persone offese dai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per i componenti delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco perseguiti in relazione ad atti commessi nell’esercizio delle loro funzioni.
La proposta di legge 2186 prevede la modifica del comma 4-ter dell’articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, inserendo tra i destinatari del gratuito patrocinio, ossia a prescindere dalla titolarità del reddito posseduto, la persona offesa dai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e i componenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco oggetto di indagini e procedimenti per atti compiuti nell’esecuzione del proprio lavoro. Ove gli stessi siano deceduti, sono ammessi al gratuito patrocinio i prossimi congiunti ai sensi del comma 3 dell’articolo 90 del codice di procedura penale
Il testo proposto:
1. Al comma 4-ter dell’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Alle medesime condizioni di cui al primo pe riodo sono altresì ammesse al patrocinio la persona offesa dai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e i componenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco oggetto di indagini e procedimenti per atti compiuti nell’esecuzione del proprio la voro, nonché, ove essi siano deceduti, i soggetti indicati all’articolo 90, comma 3, del codice di procedura penale”
