Patrocinio a spese dello Stato e da quando decorre l’obbligo di comunicazione del superamento dei limiti del reddito (Riccardo Radi)

La Cassazione sezione 4 con la sentenza numero 10907/2025 si è soffermata sulla corretta interpretazione dell’art. 79, comma 1, lett. d), d.P.R. 115/2002, il quale pone a carico dell’istante l’obbligo “di comunicare, fino a che il procedimento non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatisi nell’anno precedente“.

Nel caso esaminato, il Tribunale di Trani – rilevato che il giudizio penale di riferimento (iscritto a ruolo nell’anno 2022) si era concluso il 3 maggio 2023 e che già nel precedente anno d’imposta 2022 si era verificato il superamento dei limiti di reddito – ha correttamente affermato che sarebbe stato onere del P. comunicare la variazione del reddito relativa all’anno 2022 prima della definizione del giudizio di primo grado; altresì rilevando che l’attività difensiva è risultata essere stata espletata per intero proprio nell’anno di imposta in cui si era verificato il superamento dei limiti di reddito.

Invero, la decisione gravata poggia su una corretta interpretazione dell’art. 79, comma 1, lett. d), d.P.R. 115/2002, il quale pone a carico dell’istante l’obbligo “di comunicare, fino a che il procedimento non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatisi nell’anno precedente“.

L’obbligo di comunicazione pertanto perdura sino a quando il procedimento non sia definito, così come ha ribadito la giurisprudenza della cassazione (cfr. Sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014, Pierri, Rv. 260955, secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, ai fini delle variazioni di reddito rilevanti per la revoca del beneficio, occorre considerare esclusivamente le modifiche intervenute precedentemente alla data di definizione del procedimento).

Quanto alla doglianza relativa alla decorrenza ex tunc degli effetti della revoca del patrocinio a spese dello Stato, soccorre il principio per il quale, in tema di patrocinio a spese dello Stato, la revoca del beneficio per difetto originario delle condizioni di reddito ha effetto retroattivo anche sui diritti del patrocinatore che, pertanto, non potrà richiedere all’Amministrazione i compensi professionali per l’attività svolta fino al provvedimento di revoca (Sez. 4, n. 9357 del 15/01/2014, Orlando, Rv. 259098).

Tale efficacia retroattiva, invero, esercita i suoi effetti, oltre che sui diritti dell’imputato, anche su quelli del suo patrocinatore o consulente, in quanto la soddisfazione dell’interesse pubblico, che costituisce la ratio del d.P.R. n. 115 del 2002, non si esaurisce nell’atto iniziale di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ma nella regolarità dell’intero procedimento, condizionata dalla effettiva sussistenza e permanenza delle condizioni di legge in tutte le sue fasi.

Si tratta di interpretazione normativa conforme alla logica in quanto l’ammissione al beneficio si fonda proprio sul particolare stato di incapacità economica del richiedente e realizza il principio costituzionale di cui all’art. 24, comma 3, Cost.

Ne consegue che il diritto a percepire i compensi professionali è precluso dalla inesistenza dei presupposti per l’ammissione del beneficio, anche se l’accertamento è successivo.